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BANDI E VERBALI DI GARA - AFFIDAMENTI

La L.r. n. 12/2011 demanda ai Servizi U.R.E.G.A. (Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto) la celebrazione delle gare di lavori pubblici con importo, a base d'asta, superiore a ¤ 1.250.000,00, anche se è data facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, sulla base di richiesta motivata, dell'Ufficio indipendentemente dall'importo dell'appalto.
Relativamente all'espletamento delle procedure di gara di competenza dell'UREGA, ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 e relativamente ai criteri di aggiudicazione, da adottare per gli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 12 del 12.07.2011, le Stazioni appaltanti ricorreranno, al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata. Le Stazioni appaltanti utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria.
Le Stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di selezione, mediante il prezzo più basso, qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatici, sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.
I Servizi UREGA (Sez. Centrale e sezz. Prov.li), in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle Stazioni appaltanti (art. 9, comma 7). Restano di competenza dell'Amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo nonché le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni nonchè la decisione su eventuali informative, ai sensi dell'art. 243 bis del medesimo decreto legislativo.



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