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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

(ESTRATTO DAL SITO DELL'ANPAL)

L' Assegno di ricollocazione è uno strumento che aiuta le persone disoccupate nella ricerca di lavoro offrendo un servizio personalizzato e intensivo di assistenza presso i centri per l'impiego o operatori autorizzati. Può essere richiesto dalle persone disoccupate che ricevono la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) almeno 4 mesi.

In accordo con le Regioni, la politica attiva nazionale dell'assegno di ricollocazione è oggetto di una sperimentazione per valutarne l'efficacia e l'impatto sul sistema informativo.

Al termine della sperimentazione lo strumento entrerà a regime e tutti i potenziali beneficiari potranno richiederlo.

La sperimentazione interessa circa 30.000 potenziali beneficiari, individuati con estrazione casuale, che saranno avvisati personalmente del loro inserimento nella sperimentazione con messaggio al cellulare, messaggio di posta elettronica e lettera raccomandata.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.000.039 attivo dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì e la casella e-mail: info@anpal.gov.it.

L'ammontare dell'assegno, che concretamente è corrisposto all'ente che eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, dipende dal:

  1. livello di occupabilità della persona, quindi, maggiore è la sua distanza dal mercato del lavoro, maggiore sarà l'assegno e quindi più forte il sostegno per reinserirsi (per approfondire come funziona la profilazione clicca qui)
  2. tipo di contratto ottenuto per la persona.

 

I valori minimi e massimi che si possono ottenere combinando questi due criteri sono fissati dalla delibera Anpal n. 1 del 7 febbraio 2017:

  1. da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato);
  2. da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi;
  3. da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

 

Gli enti che possono erogare la misura sono i centri per l'impiego selezionati dalle Regioni e i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale alle politiche per il lavoro. Per consultare l'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, clicca qui.

 

La sperimentazione prevede l'applicazione di tutte le regole previste dal modello:

affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell'assegno e proposta di un programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione;
impegno della persona a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare le offerte di lavoro congrue, come definite all'articolo 25 del d. lgs. n. 150/2015. Un eventuale rifiuto ingiustificato farà scattare dei meccanismi di graduale riduzione delle misure di sostegno al reddito (cosiddetti "meccanismi di condizionalità"), cfr. art. 21, commi 7 e 8, del d. lgs. n. 150/2015;
sospensione del servizio se la persona ottiene un'assunzione in prova o a tempo determinato e ripresa del servizio nel caso in cui se il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi;
una sola possibilità di cambiare l'ente che eroga il servizio di assistenza, fino a quando non viene proposta l'offerta di lavoro.

Consulta l'Avviso Pubblico sulla Sperimentazione dell'AdR.

Consulta le FAQ.