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Accesso civico semplice

 

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - detto anche accesso "semplice" per distinguerlo dall'accesso "generalizzato" introdotto dal comma 2 del medesimo articolo, riconosce a chiunque il diritto di chiedere documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

 


Procedimento amministrativo per l'esercizio del diritto all'accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico, da presentare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 190 del 20 aprile 2018,
- è gratuita
- non deve essere motivata.

La richiesta debitamente sottoscritta, da redigersi in conformità al modulo appositamente predisposto e pubblicato in calce, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va presentata attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica agli indirizzi: accessocivico@regione.sicilia.it ovvero responsabile.prevenzionecorruzione.trasparenza@certmail.regione.sicilia.it;

- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana, presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Viale Regione Siciliana n. 2194 - 90145 Palermo;

- consegna a mano presso lo sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, sito in viale Regione Siciliana n. 2194, piano terra, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.


Descrizione del procedimento
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - in sigla RPCT - ricevuta la richiesta di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, verifica prioritariamente se per gli stessi sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Nel caso in cui non viga l'obbligo di pubblicazione il RPCT ne da comunicazione al richiedente che, ricorrendone i presupposti, potrà avanzare richiesta di accesso civico "generalizzato" - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 - o di accesso "documentale" ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

In caso di sussistenza dell'obbligo di pubblicazione:
a) se il dato risulta già pubblicato, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
b) se la pubblicazione risulta omessa il RPCT inoltra la richiesta al Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nominato con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 005760 del 4 ottobre 2013 o n. 300/2015/188 del 26 gennaio 2015, competente per materia e contestualmente ne informa il richiedente.
Il Referente trasmette i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale del rispettivo Dipartimento o Ufficio, per la relativa pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana, e provvede a comunicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Il Referente comunica, altresì, al RPCT l'avvenuta pubblicazione.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

In caso di ritardo o di rigetto dell'istanza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 116, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni.

 



Contatti

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana

Avv. Emanuela Giuliano 
Dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale

Telefono: 0917072871 
Posta elettronica: accessocivico@regione.sicilia.it



 

(Data di pubblicazione: 20.04.2017 - Ultima modifica: 07.05.2021)