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Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati - art. 32 d.lgs n.33/2013

Art. 32


Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli
imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.



I servizi erogati dal  Dipartimento regionale delle Autonomie Locali non possono qualificarsi come servizi pubblici soggetti all'adozione della carta dei servizi (come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994).



 

Pubblicato il 20/02/2018   aggiornato il 03/06/2020