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Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati - art. 32 D. Lgs.n.33/2013 modificato dal D. Lgs.n.97/2016

Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (1)pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (2), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo (3);
b) lettera abrogata.

Note:
(1) comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97.
(2) comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n.1) D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97.
(3) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 1, lett. b), n.2) D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97.
(4) Lettera abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. b), n.3) D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97.

I servizi erogati dall'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo non possono qualificarsi come servizi pubblici soggetti all'adozione della carta dei servizi (come da direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994)



 

(Data di pubblicazione 06.03.2018 - Data ultimo aggiornamento 31.03.2019)