Cantieri di lavoro a favore di Enti di Culto (ex art. 15 comma 2 LR 3/16)
LEGGE REGIONALE 17 marzo 2016, n. 3
Art. 15 Cantieri regionali di lavoro
1. (omissis...)
2. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e' autorizzato, altresi', a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, per un importo di 50.000 migliaia di euro, e degli enti di culto della Sicilia, per un importo di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015. I criteri per l'assegnazione dei fondi agli enti di culto della Sicilia sono individuati, con apposito decreto, dall'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la commissione «bilancio» dell'assemblea regionale siciliana, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.