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Competenze e attivita

 



Mission

La mission istituzionale di questa struttura di massima dimensione, trova la sua fondamentale disciplina nella legge regionale 21 settembre 1990 n.36, come successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997, n.30, e dalla legge regionale 26 novembre 2000 n. 24.

L'art. 9 della sopracitata legge regionale 21 settembre 1990, n.36, che istituisce, alle dipendenze dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, affida a questa struttura, che peraltro viene annoverata dalla legge regionale 15 maggio 2000 n.10 tra i Dipartimenti regionali ed uffici equiparati, ogni attività utile ai fini di:

  1. incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  2. promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
  3. favorire l'utilizzo dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, anche mediante l'individuazione e la proposizione di azioni positive;
  4. formulare ed attuare programmi di politica attiva del lavoro;
  5. svolgere azioni di informazione e di orientamento professionale finalizzate a favorire scelte consapevoli per il primo inserimento lavorativo dei giovani e promuovere la formazione ricorrente e la mobilità professionale degli adulti nel sistema produttivo.

L'Agenzia opera istituzionalmente d'intesa con gli organismi preposti all'orientamento universitario e scolastico, concordando, ove possibile, la realizzazione di programmi congiunti di orientamento.



 

Azioni

Le azioni di informazione e di orientamento comprendono in particolare:

  1. la diffusione di informazioni quantitative e qualitative sulla evoluzione del mercato del lavoro;
  2. la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, di intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza, degli elementi conoscitivi concernenti caratteristiche ed ubicazione delle strutture scolastiche e formative statali e regionali, la scolarità, le professioni, le scelte sugli indirizzi scolastici e professionali dei giovani;
  3. lo svolgimento del servizio di assistenza psico-sociale diretta a sostenere i processi formativi a finanziamento regionale;
  4. l'analisi dei processi evolutivi delle professioni e le nuove tecniche in materia di formazione professionale;
  5. la promozione di convegni, studi, ricerche, rilevazioni e sperimentazioni sui problemi connessi con l'occupazione e la formazione professionale;
  6. la cura della predisposizione, anche per conto di enti ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti, anche a finanziamento comunitario, per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e per la formazione e l'aggiornamento del personale docente impegnato in attività formative;
  7. l'esercizio di ogni altra competenza demandata alle Agenzie regionali per l'impiego dalla vigente normativa.


 

Politiche attive

Con precipuo riguardo all'assegnazione della gestione delle politiche attive del lavoro ed alla individuazione del relativo atto formale, si evidenzia che il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, istituito ai sensi dell¿art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, " in forza delle previsioni di cui all¿art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 " è stato incardinato nella struttura organica dell'Agenzia in ossequio alla legge regionale 26 novembre 2000 n. 24 art.14.

Tale norma recante "Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale", al terzo comma testualmente prevede: "Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale".

Il Coordinamento regionale delle politiche attive del lavoro, in forza delle previsioni dell'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e dell'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, attiva, coordina, progetta, monitora e, comunque, facilita l'introduzione di misure di politica attiva del lavoro.

L'Agenzia, pertanto, promuove ed attiva le seguenti misure:

  1. tirocini formativi e di orientamento;
  2. piani di inserimento professionale;
  3. sgravi contributivi previdenziali;
  4. incentivi alle assunzioni anche a seguito di contratti a contenuto formativo quali l'apprendistato;
  5. misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili.


 

Riforme e nuove strategie

Le riforme intervenute del mercato del lavoro nel tempo, in ultimo la legge 14/02/2003 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, la cosiddetta "riforma Biagi", declinano la dinamicità produttiva delle azioni e delle misure di politica attiva del lavoro, proponendo uno scenario operativo di missione che lega competenze e funzioni in un quadro funzionale che si articola, tra programmazione e controllo, in processi finalizzati a flessibilizzare gli strumenti di sostegno all'occupazione.

L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, nel quadro delle nuove strategie di intervento, ha sviluppato e sviluppa un'intensa attività di supporto per accompagnare il progressivo mutamento del mercato del lavoro.

Il ruolo dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, già nell'attuale assetto di competenze, propone un modello organizzativo e funzionale capace di coniugare flessibilità ed efficacia, efficienza ed innovazione. Le sue strategie programmatiche vanno inquadrate nelle nuove missioni dettate dalle riforme del mercato del lavoro, della pubblica istruzione e del mondo accademico e di ricerca universitario, nonché dai nuovi assetti individuati dalle competenze attribuite dallo Stato alle Regioni.

L'occasione delle recenti riforme del collocamento, del mercato del lavoro e dell'istruzione offrono un terreno per una riconsiderazione globale dei servizi di politiche attive del lavoro in una logica di integrazione, specializzazione e supporto reciproco delle strutture ai vari livelli.

Nella considerazione che l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale si pone come l'equivalente dell'ente strumentale previsto dall'art. 4, comma 1, lett.d) del d. lgs n. 469 del 1997, il ruolo dell'Agenzia è svolto, nel progressivo potenziamento delle attività di:

  1. programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro;
  2. individuazione e verifica degli standard di gestione dei servizi all'impiego;
  3. gestione del sistema informativo in materia di lavoro;
  4. formazione degli operatori dei Servizi per l'Impiego;
  5. coordinamento degli sportelli di servizi formativi, i cosiddetti "sportelli multifunzionali";
  6. individuazione e definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi all'impiego.

Al riguardo, si evidenzia che la trasformazione delle S.C.I.C.A. ( Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura) in Centri per l'impiego, con il conseguente passaggio da una funzione meramente certificativa e passiva delle vecchie strutture del collocamento a quella di politica attiva del lavoro, ha trovato riscontro nell'esperienza tipicamente siciliana dei cosiddetti "sportelli multifunzionali" ovvero i servizi formativi degli Enti di formazione professionale accreditati ed inseriti nel Piano regionale dei Servizi formativi.

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, l'Agenzia è autorizzata a stipulare convenzioni con i predetti organismi per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro, tra le quali rientrano a pieno titolo anche i servizi degli sportelli multifunzionali, agili strutture dedicate all'informazione, all'orientamento ed al sostegno per la ricerca dell'occupazione, diffuse capillarmente in tutta la Sicilia.



 

Diritto al lavoro dei disabili

L'Agenzia per l'impiego cura, altresì, in Sicilia l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" con la collaborazione dei Servizi Uffici provinciali del lavoro e degli Ispettorati del lavoro, emanando direttive e monitorando l'effettiva applicazione della legge sotto vari profili:

  1. funzionamento del sistema del collocamento mirato;
  2. promozione di attività di vigilanza e sanzionatorie nei confronti dei soggetti obbligati ed inadempienti;
  3. attività di promozione, tramite convenzioni presso varie istituzioni, delle misure di politica attiva del lavoro concernenti l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13 della legge 68/99 attraverso la stipula di convenzioni, ex art. 11 della legge medesima, con le ditte aventi o meno l'obbligo di assumere soggetti disabili.


 

Suddivisione e coordinamento delle azioni e delle competenze

Per quanto riguarda la suddivisione della competenza tra più strutture amministrative, i compiti assegnati a ciascuna e l'eventuale organismo di coordinamento, occorre premettere che la definizione di politica attiva del lavoro è mutuabile da altri tipi di politiche. Ad esempio la politica della formazione è la misura principe delle politiche attive in quanto dovrebbe formare, aggiornare ed adeguare le competenze dei soggetti destinatari di tali interventi.

Analogo ragionamento può farsi per le politiche passive. Ad esempio se il trattamento previdenziale di cui alla legge 223/1991 viene utilizzato come incentivo all'occupazione il medesimo si trasforma da strumento di politica passiva in misura di politica attiva.

Quindi, una stessa misura può essere classificata nell'una o nell'altra "famiglia" secondo lo scopo cui è diretta.

Quanto al coordinamento delle funzioni e competenze assegnate alle varie strutture è istituita presso il Dipartimento Lavoro l'Area Interdipartimentale II, U.O.1 "Politiche attive" , alla quale è demandato il compito di coordinare gli interventi in materia di politiche attive del lavoro poste in essere dai tre dipartimenti dell'Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza sociale e dell'emigrazione.



 

Conclusioni

Come è evidente, il cammino della riforma del mercato del lavoro e la revisione generale delle attività degli Uffici centrali e periferici del Lavoro consolida il sopra descritto modello funzionale agenziale dell'impiego e del lavoro come risposta alle mutevoli esigenze proposte dal mercato in genere, integrando le scelte per la formazione con le politiche attive del lavoro e realizzando l'indispensabile raccordo tra le funzioni di informazione, orientamento, formazione e sostegno alla ricerca di una occupazione.

 

Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n 19

In seguito al Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n 19, emanato con Decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, l'Agenzia regionale per l'impiego assume la nuova denominazione di "Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative" e viene incardinata, sia funzionalmente che strutturalmente, nel nuovo "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".