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Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, approvato con Decreto Assessoriale n. 695 del 16 maggio 2013.



Privacy - Diritto di accesso ai dati personali

La Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni (1) del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", comunemente noto come Codice/Legge della Privacy, deve garantire agli interessati (2) l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (3) che li riguardano.
Si illustrano sinteticamente tali disposizioni.
L'art. 7 del Codice riconosce agli interessati il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, la loro comunicazione in forma comprensibile, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se i dati sono trattati in violazione di legge e l'attestazione che le operazioni sopra evidenziate sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato, per motivi legittimi, ha il diritto di opporsi al trattamento (4) dei dati personali che lo riguardano.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di conoscere:

  1. l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
  2. le finalità e le modalità del trattamento dei dati che li riguardano;
  3. la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
  4. gli estremi identificativi del titolare (5) e dei responsabili (6) del trattamento; 
  5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (7).

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 con una semplice richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, anche per il tramite di un incaricato.

La richiesta può essere inviata con lettera raccomandata, fax o posta elettronica; può essere formulata anche oralmente.
L'identità dell'interessato è verificata mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
Gli interessati possono delegare per iscritto altre persone fisiche o enti, associazioni od organismi e farsi assistere da persone di fiducia.
La persona che agisce per conto dell'interessato deve esibire o allegare copia della procura o della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata con una copia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.
La richiesta può essere rinnovata, salva l'esigenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell'art. 8, vengono indicati i casi nei quali i diritti di cui all'art. 7 non possono essere esercitati, se ne citano alcuni: trattamenti di dati effettuati in base alle leggi in materia di riciclaggio, in base alle leggi in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive, per ragioni di giustizia, per finalità di polizia, ecc.
In tali casi il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, ai sensi degli artt. 157, 158, 159 e 160, può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
L'esercizio dei diritti di cui all'art.7, inoltre, non può avere luogo se riguarda la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare.
Gli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Codice, possono accedere soltanto ai propri dati, non possono accedere a dati personali relativi a terzi, salvo che l'estrazione dei dati sia particolarmente difficoltosa e le informazioni relative ai richiedenti e ai terzi siano intrecciate a tal punto da risultare incomprensibili se scomposte o private di alcuni elementi.
Il titolare o il responsabile devono rispondere alla richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa o entro trenta giorni, dandone comunicazione all'interessato, qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità (art. 146 del Codice).
Il titolare del trattamento è tenuto:
ad agevolare l'accesso ai dati personali, anche con appositi programmi per elaboratore finalizzati ad una accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
I dati, estratti a cura del responsabile o degli incaricati, possono essere comunicati al richiedente oralmente o offerti in visione mediante strumenti elettronici, purché la comprensione dei dati sia agevole; in presenza di uno specifica richiesta l'Amministrazione è tenuta a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica .
Se la richiesta non fa riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati personali, nella risposta devono essere indicati tutti i dati personali che riguardano l'interessato, trattati dal titolare (art. 10).
Nel caso in cui ci siano particolari difficoltà, l'Amministrazione può fornire i dati richiesti dall'interessato anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia dei documenti contenenti i dati personali richiesti.
Nella comunicazione dei dati deve essere utilizzata una grafia comprensibile e, in caso di codici o sigle, devono essere forniti i parametri per la comprensione dei relativi significati.
Se a seguito della richiesta dell'interessato non risulta confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, l'Amministrazione può chiedere un contributo spese che non può superare i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Il contributo non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale (art.10, c. 8).
Il contributo può essere corrisposto mediante versamento postale o bancario, o carta di pagamento, o di credito, se possibile nel momento in cui l'Amministrazione fornisce i dati richiesti e comunque non oltre quindici giorni dalla risposta fornita dall'Amministrazione.
I diritti previsti dall'art. 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o con ricorso al Garante della Privacy (art. 145 e seguenti del Codice della Privacy).

 

NOTE

  1. Titolo II - Diritti dell'interessato - artt. 7,8,9 e 10.
  2. "Interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali - art.4, comma 1, lett. i), del Codice;
  3. "Dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale - art. 4,c.1,lett.b).
  4. "Trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la diffusione, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati - art. 4, c.1. lett. a).
  5. "Titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e a gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza - art. 4, c.1, lett. f); Titolare dei trattamenti dei dati effettuati presso l'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo: Assessore pro tempore (in carica).
  6. "Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali - art. 4 c.1, lett. g);

Responsabili dei trattamenti dei dati effettuati presso l'Assessorato: i Dirigenti delle Aree
e dei Servizi (l'elenco dei responsabili può essere consultato sul sito dell'Assessorato:
www.regione.sicilia.it/turismo o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. -
"Incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile art.4,c. 1, lett. h).
Incaricati presso l'Assessorato sono i funzionari autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dai responsabili .
 

N.B. Il testo integrale degli articoli citati può essere consultato sul sito:
www.garanteprivacy.it