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Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati - art. 32 d.lgs n.33/2013

Art. 32


Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli
imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 

Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994  i servizi erogati dal Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito non rientrano tra quelli soggetti all'adozione della carta dei servizi



(data di pubblicazione 23/10/2018  data di aggiornamento 24/01/2022)