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Misura formazione

L'art.7 del Decreto Lgs.vo n. 150 del 14/8/2012 prevedeva che le Regioni avrebbero dovuto istituire, entro il 26/11/2013, un sistema di formazione e di rilascio di abilitazioni per l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché per l'acquisto e l'utilizzo dei medesimi;
il Piano di Azione Nazionale, adottato in data 12/2/2014, ha dato attuazione al sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, istituito dal Piano di Azione Nazionale (di seguito PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (in appresso denominato Decreto) e dall'art.4 della Direttiva 2009/128/CE.
A partire dal 27/11/2014 non è più consentito il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto, alla vendita e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in base alla normativa precedente il Decreto.
A decorrere dal 26/11/2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti, deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni. A partire dalla medesima data, chiunque intenda svolgere un'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni. Sempre a partire dal 26.11.2015 il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni, costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.
Come disposto dal Decreto, per utilizzatore professionale s'intende:
la persona che utilizza i p. f. nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, che in altri settori.
Si precisa che restano di libera vendita esclusivamente i p.f. con etichetta riportante la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali". Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo viene rilasciato dagli Uffici del SFR, competenti per zona, tenendo conto del luogo in cui è stato sostenuto l'esame di abilitazione.
Per quanto concerne l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, il relativo certificato di abilitazione è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dagli Uffici del SFR competenti per zona (vedasi allegato 4). Si applicano, in ogni caso, i criteri d'incompatibilità previsti dal par. A.1.3 del PAN.
A riguardo, si precisa che è da considerare incompatibile l'attività di consulenza con quella di vendita dei p.f., in quanto tale eventualità comporterebbe l'instaurarsi di rapporti tra i soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari e il consulente medesimo.
Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, viene rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP - Servizio igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) competente per territorio. Si precisa che per distributore si intende:
persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
In generale, i certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e, alla scadenza, vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Qualora, dopo i cinque anni di validità, l'interessato non abbia ancora assolto agli obblighi di aggiornamento, il termine utile per il rinnovo è determinato in 12 mesi dalla scadenza del certificato. Oltre tale termine il titolare ha l'obbligo di partecipare al corso di formazione di base, previsto per ogni tipologia di abilitazione.
Formazione obbligatoria
Fatte salve le deroghe precisate successivamente, il rilascio dei certificati di abilitazione è subordinato alla frequenza di specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva, a seguito di esame di abilitazione, sulle materie comuni e specifiche elencate negli allegati I del Decreto e del PAN. Il conseguimento della formazione è comprovato da un attestato di frequenza e di superamento della verifica finale, rilasciato dal soggetto che ha realizzato il corso. Per l'ammissione alla verifica finale, la frequenza non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo.
La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente, valgono anche come formazione e relati-va valutazione, finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione, finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. Si fa presente che il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, non può svolgere l'attività di consulenza, come disposto dal PAN al par. A.1.
Requisiti di accesso
Per l'accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale è richiesta la maggiore età, mentre per i corsi di consulente il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.
Per quanto riguarda l'accesso ai corsi per i distributori, i requisiti sono i se-guenti: maggiore età, diplomi in discipline agrarie o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie (art.8 D. lgs. n. 150/12). Possono partecipare ai corsi di formazione per i distributori, anche i soggetti provenienti da regioni o province differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi.