via e-mail: urp_bilancio@regione.sicilia.it
L'esame della documentazione è gratuita, mentre il rilascio di copie, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e visura secondo la tabella qui di seguito riportata:
Tabella delle tariffe relative al rimborso delle spese di riproduzione, (in applicazione alla nota n. UCA 27720/978/46 del 19 marzo 1993, Presidenza del Consiglio dei Ministri).
- 0,26 Euro importo fisso per il rilascio da una a due copie;
- 0,52 Euro da tre a quattro copie e così di seguito da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie, di volta in volta annullate con il datario a cura dell'Ufficio.
Il pagamento deve avvenire non oltre la fase del ritiro delle copie, e nel caso in cui la richiesta sia effettuata per corrispondenza o via fax, il richiedente sarà tenuto ad esibire, eventualmente anche attraverso la stessa via fax, la ricevuta di pagamento su c/c postale intestato al cassiere della regione siciliana gestione Banco di Sicilia c.c.p. n. 00302901, specificando la causale.
Trascorsi trenta giorni la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 28 comma 5 della l.r. n. 10 del 1991.
Il diritto di accesso non è esercitabile ai sensi dell'art. 24 I comma della l. 241/90 (espressamente richiamato dall'art.11 della l.r. 10/91) per i pareri resi dall'Avvocatura dello Stato e dall'Ufficio Legislativo e Legale in relazione ad una lite, atti defensionali, e la relativa corrispondenza.
LA RICHIESTA DI ACCESSO
- Va redatta in carta semplice in duplice copia su moduli predisposti dall' amministrazione
- Va indirizzata all'ufficio competente per l'esame della richiesta o all'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
- Nella richiesta devono essere riportate:
- Generalità del richiedente complete di indirizzo e numero di telefono o fax;
- Indicazione dei documenti oggetto della richiesta o del procedimento in cui sono inseriti nonché tutti gli altri elementi identificativi;
- Indicazione del tipo di informazione richiesta;
- Motivi per i quali viene esercitato il diritto di accesso;
- Interesse concreto(diritto soggettivo, interesse legittimo o diffuso) a conoscere l'atto;
- Data e sottoscrizione;
- Una copia della richiesta con data di presentazione e timbro dell'ufficio competente per la ricezione e controfirma del richiedente va restituita al richiedente medesimo per ricevuta;
La presentazione della richiesta deve essere protocollata in un apposito registro di protocollo .
Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto solo in occasione di specifiche situazioni di fatto, tali da fare ritenere che dalla conoscenza di determinati atti e documenti possa scaturire un grave ostacolo all'esercizio dell'azione amministrativa, per esempio:
nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture l'accesso agli atti e documenti riguardanti i progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti, nonché preventivi ed offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato, è differito sino al formale affidamento.
In caso di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso la risposta dell'Ufficio dovrà specificare comunque le motivazioni e contro il rifiuto è ammesso anche il ricorso, in opposizione, al Dirigente generale al quale è stata presentata la richiesta di accesso.
Eventuali chiarimenti sull'applicazione delle suddette disposizioni possono richiedersi direttamente agli Uffici per le relazioni con il pubblico (U.R.P.)