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FAQ PO FERS Linea 7.1.2.5

1. Domanda:
In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere se ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto B.3 (art. 7 del Disciplinare ) e dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa di cui al punto C.1 (art. 7 del Disciplinare) possano essere utilmente considerati i seguenti servizi come sotto descritti:
Servizio 1
Servizio di Unità Mobili Giovani: Campagne di sensibilizzazione sui tema dell'alcool e dei policonsumi realizzati nei contesti del divertimento attraverso la comunicazione diretta con target specifici e la distribuzione di materiali informativi appositamente ideati e realizzati. Committenti ASL Provincia Milano 1, Asl Provincia Milano 2, Asl Provincia Varese, Asl Monza e Brianza, Asl Provincia di Sondrio.
Servizio 2
Servizio di Unità Mobili Tossicodipendenti: Campagne di sensibilizzazione e informazione sull'uso delle sostanze e sulla prevenzione della diffusione HIV attraverso la ideazione e distribuzione di materiali informativo e materiale di profilassi. Committenti ASL Provincia Milano, Asl Provincia Varese.
Servizio 3
Comunicazione, informazione e formazione sulle Mutilazioni Genitali Femminili: organizzazione di seminari di approfondimento con operatori sociali e sanitari presenti nelle ASL del Lazio e ideazione e distribuzione di materiale informativo specifico, compresa una pubblicazione finale di tipo manualistico. Committente: Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini Roma.

 1. Risposta:
I servizi descritti nel quesito al quale qui si risponde possono essere utilmente considerati, sia con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto B.3 dell'art. 7 del Disciplinare, che con riferimento al requisito di capacità tecnica-organizzativa di cui al punto C.1 dell'art. 7 del Disciplinare
 

 

2. Domanda:
Con la presente sono a chiederLe dove è possibile reperire la documentazione relativa alla gara:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi relativi all'esecuzione dell'incarico inerente lo studio, l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di un piano integrato di comunicazione istituzionale sull'informazione in materia di offerta dei servizi sanitari.

2.Risposta:
Come specificato all'art.5 del disciplinare di gara, i documenti a base dell'affidamento dell'appalto in questione sono costituiti dal bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato speciale.
Detti documenti sono depositati presso:
Assessorato della Salute - DASOE
Area Interdipartimentale 7 "Formazione e Comunicazione"
via Mario Vaccaro, 5, 90145 - Palermo.
I testi integrali del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale, in uno allo schema di domanda di partecipazione, sono disponibili presso i seguenti siti internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_GareeAppalti; www.euroinfosicilia.it
Tutte le comunicazioni ed eventuali informazioni e chiarimenti circa l'oggetto dei servizi e le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richieste esclusivamente all'Assessorato della Salute - DASOE - Area Interdipartimentale 7 "Formazione e Comunicazione".
Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti è il seguente: 9.11.2010 - ore 12:00. Per l'invio dei documenti di gara non è previsto alcun pagamento a carico del richiedente.
 

 

3. Domanda:
Il Disciplinare di gara richiede all'art. 9 - Modalità di presentazione delle offerte la presentazione di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due primari istituti di credito,o intermediari autorizzati ai sensi della l.385/93, mediante dichiarazione che specifichi testualmente "in relazione alla prestazione del servizio relativo all'affidamento di servizi per le azioni destinate ai cittadini - campagna integrata di comunicazione istituzionale sull'informazione in materia di offerta dei servizi sanitari PO FESR 2007-2013- Asse 7 Linea d'intervento 7.1.2.5, si attesta la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario avendo questi sempre adempiuto alle proprie obbligazioni".Con riferimento alla suddetta richiesta si evidenzia che, gli istituti bancari, secondo una prassi consolidata nel settore, utilizzano, ai fini del rilascio delle referenze bancarie, modalità dichiarative standardizzate, avvalendosi per lo più di format predeterminati, che attestano regolarità operativa, puntualità e correttezza nell'adempimento alle obbligazioni contrattuali, esulando dal rapporto bancario ogni valutazione relativa allo stato patrimoniale dell'impresa. Fatta tale premessa e rilevando, altresì che il D.lgs. n. 163/2006 articolo 41 non prescrive l'utilizzo di specifiche diciture o modalità dichiarative, si chiede se sono considerate idonee referenze bancarie che, pur non riportando la dicitura esatta richiesta dalla lex specialis di gara attestino in modo in equivoco tutto quello che gli istituti bancari possono (e devono) dichiarare, ossia la regolarità negli adempimenti, la correttezza nei rapporti contrattuali e la disponibilità di mezzi adeguati al volume delle attività svolte.

3. Risposta:
Per i profili inerenti la produzione delle dichiarazioni bancarie, occorre considerare la nuova formulazione dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152, applicabile ratione temporis alla fattispecie in questione, alla stregua del quale "negli appalti di forniture e di servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
b) bilanci o estratti di bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi." Il successivo comma 4 stabilisce che la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) è presentata già in sede di offerta e che il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
La disposizione menzionata estende anche ai requisiti di capacità economica il principio, già previsto per i requisiti generali di cui all'articolo 38, che consente l'autocertificabilità dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a condizione che essi vengano successivamente verificati mediante la richiesta delle certificazioni vere e proprie all'aggiudicatario.
Tuttavia l'autocertificabilità, come peraltro si evince dal richiamo espresso che il comma 1 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006 fa al D.P.R. n. 445/2000, è consentita solo per i mezzi di prova indicati alle lettere b) e c) del medesimo articolo, mentre per quello di cui alla lettera a) il Legislatore sancisce che il concorrente debba produrre, in ogni caso, le dichiarazioni provenienti da istituti di credito o intermediari finanziari già in sede di offerta, con l'obbligo del concorrente stesso di esibire l'originale in sede di verifica dei requisiti dichiarati. Tale interpretazione è, peraltro, supportata dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 2008 n. 2357, che si è pronunciato proprio sullo schema del terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici.
Alla luce di tali principi, non può essere ammessa ad una procedura di gara un'impresa concorrente che non abbia corredato la propria istanza di partecipazione della copia delle dichiarazioni degli istituiti bancari o degli intermediari finanziari autorizzati, in quanto la stessa risulterebbe priva della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, quale requisito speciale richiesto dall'ordinamento per la partecipazione alle procedure di gara.
In questo quadro deve pertanto essere intesa la locuzione "idonee referenze bancarie" riportata all'art.9 del Disciplinare, ovvero quali lettere di affidabilità con le quali gli istituti di credito attestano la solidità bancaria dell'impresa (cfr. Parere AVCP n. 70 del 11/06/2009, in http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3862).
Ed invero, per fugare ogni dubbio in proposito, sempre all'art.9 del disciplinare viene testualmente specificata la seguente dicitura che, per l'appunto, dovrà essere riportata nella dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito: << In relazione alla prestazione del servizio ... [oggetto della gara in questione] si attesta la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario avendo questi sempre adempiuto alle proprie obbligazioni>>.
Ora, come anche evincesi dal dato testuale dell'art.41 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (" ?. negli appalti di forniture e di servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ?."), non può esservi dubbio riguardo al fatto che il dato essenziale del contenuto della dichiarazione bancaria debba essere quello riguardante la solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario, in relazione alla prestazione del servizio oggetto di gara, dovendosi reputare insufficiente a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti, una dichiarazione da parte dell'istituto di credito che si limiti ad attestare la regolarità negli adempimenti, la correttezza nei rapporti contrattuali e la disponibilità di mezzi adeguati al volume delle attività svolte. D'altra parte, sembra difficile potersi sostenere, alla luce dei vigenti criteri di "bancabilità", che esuli dal rapporto bancario ogni valutazione relativa allo stato patrimoniale dell'impresa.
Ciò precisato, tuttavia, prendendo atto delle difficoltà prospettate nel quesito al quale qui si risponde, è opportuno evidenziare che, tenuto conto delle correnti locuzioni utilizzate dalla dottrina e dalla prassi aziendali e bancarie, in luogo della locuzione "piena solidità" testualmente riportata all'art.9 del Disciplinare, può ritenersi equivalente la dicitura "adeguata capacità". Conseguentemente, saranno ritenute ammissibili dichiarazioni bancarie che riportino testualmente:
"In relazione alla prestazione del servizio relativo all'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LE AZIONI DESTINATE AI CITTADINI - CAMPAGNA INTEGRATA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULL'INFORMAZIONE IN MATERIA DI OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI PO FESR 2007-2013 - ASSE 7 LINEA D'INTERVENTO 7.1.2.5., si attesta la adeguata capacità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario avendo questi sempre adempiuto alle proprie obbligazioni".
In ogni caso, così come riportato testualmente al paragrafo III.2.2) del bando di gara ed all'art.7 del Disciplinare, <<Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio della propria attività da meno di 3 anni o in quanto rientrante tra i soggetti pubblici (università e centri di ricerca) come da sentenza della Corte di giustizia UE, sez. IV, 23.12.2009 n. C-350/08, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000>>.
Dando conto dei giustificati motivi per i quali non si è in grado di presentare le idonee referenze bancarie richieste, il concorrente può provare la propria capacità economico finanziaria mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 


 



4. Domanda:
Il Fac-simile progetto tecnico riporta un'articolazione diversa rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara all'art. 9 - Modalità di presentazione delle offerte. Si chiede a quale schema si debba fare riferimento.

4.Risposta:
Come espressamente riportato nella testata/sommario della modulistica, la stessa deve intendersi "A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO", facendo fede, quale lex specialis della procedura di gara, esclusivamente le clausole del bando, del disciplinare e del capitolato speciale

 

 

5. Domanda:
Il disciplinare all'art. 9 . modalità di presentazione delle offerte richiede la presentazione dei curricula in formato europeo e costituiti da massimo tre pagine diversamente dai fac-simile inseriti nella modulistica. Si chiede se i curricula debbano essere formulati secondo il formato europeo o secondo gli schemi riportati nei fac-simile.

5. Risposta:
Vedi risposta precedente

 

 

6. Domanda:
Con riferimento alla gara in oggetto la scrivente società chiede a codesta spett.le Amministrazione un chiarimento in merito alle sponsorizzazioni richieste per l'espletamento dell'appalto.
Ai sensi dell'art.8-sponsorizzazioni del capitolato speciale, l'aggiudicatario dovrà reperire (entro 30 giorni dalla stipula del contratto) sponsorizzazioni per un valore corrispondente a quello offerto in sede di presentazione dell'offerta (non inferiore al minimo prescritto pari a 10% dell'importo a base d'asta). Tuttavia sia l'art. 9 - Modalità di presentazione delle offerte del disciplinare di gara che il fac-simile dichiarazione di offerta economica prevedono la sola indicazione del prezzo offerto per l'espletamento servizio.
Considerato che il valore della sponsorizzazione è uno dei criteri di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica ai sensi dell'art. 10 -Criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale, è corretto ritenere che l'Offerta economica debba contenere, oltre all'importo al netto dell'IVA per la realizzazione del servizio espresso in euro, anche l'indicazione dell'incremento percentuale approssimato a due decimali del lavoro minimo della sponsorizzazione unitamente alla dichiarazione di accettazione ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalla sponsorizzazione e, ove già acquisita, l'eventuale adesione da parte degli sponsor con l'individuazione del budget complessivo che intendono impiegare e dei beni e servizi forniti comunque funzionali all'espletamento delle attività oggetto di gara?

6. Risposta:
Ai sensi dell'art.8 del capitolato speciale, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di reperire, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, uno sponsor al quale sarà riservato uno spazio di visibilità (box) nei formati di comunicazione del Piano Media della campagna di comunicazione oggetto della gara, per la pubblicizzazione dei propri prodotti attraverso appositi marchio e slogan aziendale, che comunque dovranno essere compatibili con le finalità istituzionali dell'Amministrazione.
A fronte del predetto "spazio di visibilità", lo sponsor reperito dall'Aggiudicatario dovrà garantire, in favore dell'Amministrazione, l'erogazione di beni e servizi per un valore economico non inferiore al 10% dell'importo a base d'asta, ovvero della maggiore percentuale offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.
L'aggiudicatario, nel caso in cui non reperisca nel termine fissato (entro 30 giorni dalla stipula del contratto) sponsorizzazioni, o ne reperisca per un valore inferiore a quello minimo prescritto (10% dell'importo a base d'asta) o a quello offerto in sede di presentazione della domanda, rimane comunque vincolato a corrispondere all'Amministrazione servizi e forniture in misura pari al valore della sponsorizzazione offerta, ovvero al minore importo pari alla differenza fra detto valore e l'ammontare delle sponsorizzazioni effettivamente acquisite (ma lo spazio fisico riservato allo sponsor in questo caso dovrà rimanere vuoto).
Fermo restando l'obbligo dell'Aggiudicatario di garantire in favore dell'Amministrazione, a carico dello sponsor appositamente reperito ovvero a proprio carico in caso di mancato reperimento, l'erogazione di beni e servizi per un valore economico non inferiore al 10% dell'importo a base d'asta, l'offerta economica formulata dai concorrenti - oltre al prezzo in euro offerto, quale corrispettivo onnicomprensivo per l'espletamento di tutti i servizi e le forniture oggetto della gara, con esposizione dettagliata di tutte le principali voci di servizio e risorse impiegate, con le relative quotazioni unitarie, così come specificate all'art.9 del disciplinare - ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica connessa all'incremento del valore della sponsorizzazione di cui all'art,10.2 del capitolato speciale, dovrà contenere anche la dichiarazione concernente l'incremento percentuale del valore minimo della sponsorizzazione offerto, approssimato a due decimali. In assenza di tale dichiarazione l'incremento percentuale offerto si intenderà pari a zero ed al concorrente non verrà attribuito alcun punteggio in relazione a tale sub-criterio.
Per quanto riguarda il fac-simile di offerta economica, valgono le considerazioni già esposte nelle due risposte precedenti.
 

 

7. Domanda:
Volevo sapere se e dove sono reperibili i modelli allegati al bando di gara, in formato modificabile.

7.Risposta:
Non sono stati predisposti modelli in formato modificabile, ma solamente in PDF.

 

 

8.Domanda:
Nel fac-simile della modulistica modello 2 trovo raggruppate nella medesima dichiarazione ciò che viene richiesto al punto 2 pagina 6 del disciplinare e punto 8 pagina 9 chiedo se devo fare un separata dichiarazione per ogni punto del disciplinare o seguire il fac simile della modulistica che raggruppa i punti

8.Risposta:
Come espressamente riportato nella testata/sommario della modulistica, la stessa deve intendersi "A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO", facendo fede, quale lex specialis della procedura di gara, esclusivamente le clausole del bando, del disciplinare e del capitolato speciale. Conseguentemente rimane nella piena discrezionalità e responsabilità del concorrente la scelta delle modalità di redazione delle dichiarazioni (raggruppate e/o separate) purchè le stesse risultino rese nelle forme ammesse dalla vigente normativa in materia e contenenti tutte le attestazioni ed impegni prescritti dall'art.9 del Disciplinare di gara.

 

 

9.Domanda:
In riferimento al Disciplinare di gara (art. 9) modalità di presentazione dell'offerta, in relazione alla "busta B offerta tecnica", vi chiediamo se sia possibile allegare layout grafici relativi all'ipotesi creativa complessiva e ai singoli strumenti proposti, oppure gli stessi devono obbligatoriamente essere inseriti come immagini all'interno del documento di 50 cartelle?

9.Risposta:
L'offerta Tecnica deve rispettare le indicazioni fornite nel disciplinare che prevede la presentazione di un documento costituito da non più di 50 cartelle formato A4, (testo carattere 12, Times New Roman, interlinea singola), compresi grafici e tabelle, dovrà essere redatta in tre copie suddivise in quattro capitoli che contengano rispettivamente gli elementi a), b), c) e d).

 

 

10.Domanda:
E' possibile presentare più di una strada creativa?

10.Risposta:
No

 

 

11.Domanda:
Al punto 3.1.2 di pag. 3 del capitolato speciale siamo a chiedere cosa s'intende per più offerte?
Oppure dobbiamo formulare un'offerta complessiva per l'opera intellettuale e una offerta complessiva per i mezzi pianificati, in tutto due offerte;
oppure dobbiamo formulare più offerte una per ciascuno dei mezzi pianificati?
 

 11.Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'ultimo capoverso del paragrafo 3.1 del capitolato, riportato con punto elenco 2), è risultato inserito nel testo del capitolato pubblicato solo per mero errore materiale, trattandosi di prescrizione chiaramente incompatibile con la univoca indicazione recata dalla lex specialis secondo la quale, ai concorrenti, viene richiesto di presentare l'offerta di un corrispettivo complessivo, in ribasso sul prezzo a base d'asta, per tutte le prestazioni (vedi art.9 del capitolato e art.9-busta C del disciplinare, sia pure chiedendo l'esposizione in dettaglio di tutte le principali voci di servizio e risorse impiegate, con le relative quotazioni unitarie). In tal senso, si invita pertanto a voler considerare, in luogo dei due ultimi capoversi del paragrafo 3.1 del capitolato, riportati secondo l'elencazione 1. e 2., il seguente testo (naturalmente senza alcun punto elenco):<<L'Affidatario deve occuparsi della concreta realizzazione della campagna, provvedendo a stipulare autonomamente i contratti con le diverse società concessionarie di pubblicità secondo il piano media offerto.>> 

 

12.Domanda:
Al terzo paragrafo dell'art.8 del Capitolato Speciale cosa s'intende che "lo Spazio fisico dovrà rimanere vuoto?" Nel caso le sponsorizzazioni non raggiungono il 10% dell'importo indicato, lo spazio dovrà rimanere vuoto anche in presenza di sponsorizzazioni effettivamente acquisite

12.Risposta:
Nel caso in cui le sponsorizzazioni non raggiungono almeno il 10% dell'importo a base d'asta, anche in presenza di sponsorizzazioni acquisite, lo spazio di visibilità riservato allo sponsor resterà vuoto

 

 

13.Domanda:
Il fatto che un'azienda sia in relazione con il mondo della sanità, come ad esempio una casa farmaceutica, è di per se una condizione sufficiente perché si configuri un'ipotesi di conflitto d'interesse?

13.Risposta:
Così come specificato all'art. 8 del Capitolato Speciale: "L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora ritenga che possa sussistere un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e privata o ravvisi nel messaggio pubblicitario un potenziale pregiudizio a danno della sua immagine o alle sue iniziative". Nel merito, l'Amministrazione si riserva di valutare il "potenziale conflitto" avuto riguardo alle finalità, azioni e risultati attesi dalla campagna di comunicazione oggetto della gara (vedi art.2 del capitolato), in raffronto all' <<attività privata>> dello sponsor e/o al concreto <<messaggio pubblicitario>> che lo stesso intende veicolare.