ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE - ART. 23 DEL D.LGS. 33/2013
Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
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Provvedimenti adottati
Nella presente sotto-sezione sono pubblicati e aggiornati ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti finali, adottati dai dirigenti dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, relativi ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
In ordine agli elenchi dei provvedimenti finali concernenti la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi si rinvia alla sotto-sezione "Bandi di gare e contratti" .