L'attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE)
- L'attestato di certificazione energetica, dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" di cui al decreto ministeriale 26/6/2009. I metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dalle disposizioni prima richiamate.
- In caso di compravendita o di locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione.
- Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 marzo 2011 , n. 28, "nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater."
- Ai sensi d. leg.vo prima richiamato, "...nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.".
- L'Attestato di Certificazione Energetica è valido fino a dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.
- Gli attestati di certificazione energetica riguardanti gli immobili ricadenti nell'ambito del territorio regionale dovranno essere inviati in copia alla Regione siciliana/Dipartimento regionale dell'energia, in conformità a quanto stabilito dalle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" ( D.M. 26 giugno 2009), emanate in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..