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COME E QUANDO RICHIEDERE E FRUIRE DEL CONTRIBUTO

 

PER ESSERE AMMESSI AL CONTRIBUTO:
bisogna presentare apposita istanza (modello ICBRS - Istanza Contributo Beneficiari Resto al Sud), prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, contenente la stima dei versamenti delle imposte di spettanza della Regione Siciliana per ciascuno dei tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, nonché gli altri elementi indicati nel modello ed esplicitati nelle relative istruzioni per la compilazione di cui al decreto dell'Assessore all'Economia n. 1206 del 10 dicembre 2020.
 

Termini di presentazione

L'istanza per l'accesso al credito d'imposta è presentata nelle seguenti date:
- per l'anno 2020, dal 15 dicembre alle ore 12 del 31 dicembre;
- per gli anni successivi al 2020, dal 15 maggio alle ore 12 del 31 maggio.
Entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Dipartimento Finanze e Credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante in "de minimis" (articolo 4, comma 2, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28). Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo.
 

Come presentare l'istanza
 

Ogni soggetto può presentare una sola istanza nel medesimo anno. I soggetti ammessi al contributo possono presentare nell'anno successivo una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammissibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte, la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.
Per presentare l'istanza il soggetto richiedente deve:
1. collegarsi al sito internet https://restoalsud.regione.sicilia.it
2. compilare il format predisposto inserendo i dati richiesti;
3. dopo aver controllato la correttezza delle informazioni, confermare i dati inseriti;
4. il sistema genererà l'istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato pdf, che sarà inviata dalla PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it alla PEC del richiedente. Tale istanza generata in pdf dovrà essere sottoscritta con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e s.m.i, i cui contenuti non devono essere modificati pena l'esclusione. Con l'apposizione della firma elettronica qualificata il documento digitale restituito dal software di firma costituisce istanza.
5. L'istanza di cui al punto 4 unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente, tutti in formato pdf, devono essere trasmessi, esclusivamente via pec intestata al richiedente, all'indirizzo PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it (la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB). Non saranno accettate le istanze presentate con PEC istituzionali (es. quelle con estensione @pec.gov.it, @certmail.regione.sicilia.it).
6. Nell'oggetto della PEC deve essere contenuto RESTOALSUD e il codice identificativo della pratica di cui al punto 4.
Non verranno valutate le istanze inviate a indirizzi PEC diversi da quello sopra specificato. Si precisa che la compilazione del solo format senza l'invio della PEC di cui al punto 5 non costituisce presentazione dell'istanza. L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della consegna della PEC che riporta nell'oggetto l'identificativo della pratica digitato correttamente e completo degli allegati debitamente compilati e firmati. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate ai punti precedenti. Nel caso in cui dopo avere compilato l'istanza con l'attribuzione del numero di pratica, l'utente riscontra la presenza di dati errati o incompleti deve compilare un nuovo format con l'attribuzione di un nuovo numero di codice identificativo della pratica e trasmetterlo, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, con le medesime modalità di cui al punto 5. Nell'ipotesi di invio di più istanze si terrà conto esclusivamente dell'ultima istanza inviata. A tal fine farà fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC.

 

 PER FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA:
L'utilizzo in compensazione del contributo è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa in ragione dei versamenti annui delle imposte di spettanza della Regione Siciliana effettuati per l'anno d'imposta nel quale l'istanza è stata presentata e per i due anni immediatamente successivi. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Il contributo è utilizzabile (previa presentazione annuale della perizia giurata e nei limiti dell'importo riconosciuto e comunicato via PEC dal Dipartimento delle Finanze e del Credito all'indirizzo di posta elettronica certificata che il soggetto richiedente ha indicato nell'istanza) esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato, dal predetto Assessorato, il riconoscimento del contributo stesso.
La predetta comunicazione è subordinata altresì:


a) alla verifica da parte del Dipartimento Finanze e Credito della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento (l'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e s.m.i. prevede che "Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid-19 le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 e del 2022 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia"


b) all'acquisizione da parte del Dipartimento Finanze e Credito dell'informazione antimafia liberatoria, per gli importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. prevede che "Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34."


Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di propria competenza, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia trasmette alla predetta Agenzia entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità telematiche, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e/o revoche intervenute nel detto mese.
Al fine di permettere al Dipartimento delle Finanze e del Credito e all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli e gli adempimenti di rispettiva competenza, e dunque anche allo scopo di consentire ai soggetti ammessi al contributo un tempestivo utilizzo dello stesso in compensazione tramite modello F24, si consiglia di trasmettere la perizia giurata entro la prima decade di ottobre.
Il credito d'imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento.

 

CODICE TRIBUTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CONTRIBUTO ART. 17 L.R. 9/2020

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 26 ottobre 2021 è stato istituito il codice tributo: "6947" denominato "Regione Siciliana - contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9".

Tale codice tributo dovrà essere indicato nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi di riversamento del contributo, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento dell'incentivo, nel formato "AAAA".

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti che hanno effettuato la compensazione siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione e che l'ammontare degli importi utilizzati non superi il bonus riconosciuto dall'ente territoriale, pena lo scarto della delega di pagamento.


Come presentare la perizia giurata


La perizia giurata relativa ai versamenti annui effettuati è presentata annualmente al Dipartimento Finanze e Credito tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it
 

Termine di presentazione


La perizia giurata relativa ai versamenti effettuati in ciascun anno deve essere presentata annualmente entro il mese di ottobre successivo all'anno d'imposta cui sono riferiti i versamenti delle imposte.

 

 

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