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Cos'è la certificazione energetica degli edifici

Cosa è la certificazione energetica degli edifici

La certificazione energetica degli edifici costituisce un sistema di valutazione del rendimento energetico degli edifici introdotta dalla direttiva EU 2002/91, con criteri generali vincolanti per tutti gli Stati membri. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 192/2005, successivamente modificata ed integrata con ulteriori disposizioni (decreto legislativo 311/2006, DPR 59/2009, con il Decreto Ministero Sviluppo economico 26 giugno 2009).
L'obiettivo principale che si prefigge la certificazione energetica degli edifici è quello di pervenire ad una riduzione dei consumi energetici legati alle attività residenziali e terziarie. Attraverso l'identificazione della classe di consumo di ciascuna unità immobiliare si intende dunque realizzare un sistema che punti a premiare gli immobili energeticamente più efficienti.
Le norme richiamate prevedono la redazione di un attestato di certificazione energetica (ACE), che è diventato obbligatorio, a partire dal 1° luglio 2009, per tutte le unità immobiliari oggetto di trasferimento a titolo oneroso.
La certificazione energetica deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 26 giugno 2009 (G. U. n. 158 del 10/07/2009).
Le disposizioni nazionali sulla certificazione energetica trovano applicazione anche nella Regione siciliana sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 192/2005 che, in assenza di una apposita normativa regionale,stabilisce che le disposizioni nazionali trovano diretta applicazione anche nell'ambito delle Regioni e Province autonome.
Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'energia n. 65 del 3/3/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 marzo 2011 n. 13, l'Amministrazione regionale ha emanato disposizioni applicative delle norme nazionali, istituendo un "catasto energetico degli edifici" ed un elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
Il Decreto legislativo marzo 2011, n. 28, con l'art. 13, ha introdotto l'obbligo di inserire una apposita clausola nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari, con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, tale obbligo, sussiste solo per gli edifici e le unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica. Lo stesso articolo ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio, che gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari, debbano riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Il Decreto Ministeriale 22.11.2012, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla GURI n. 290 del 13.12.2012, ai fini di una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, ha introdotto alcune significative modifiche al decreto ministeriale 26.06.2012 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
In particolare l'art. 2, comma 4, ha abrogato il paragrafo 9 dell'allegato A al sopra citato decreto, che consentiva al proprietario, solo per la classe energetica G, la possibilità di presentare l'autodichiarazione della classe energetica del proprio immobile.