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I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

I soggetti abilitati alla certificazione

L'attestato di certificazione energetica va richiesta dal titolare del titolo abilitativo a costruire, dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai soggetti certificatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

In attesa della emanazione del decreto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto dai tecnici individuati ai sensi del comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.   Tale articolo, nel richiamare  l'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, stabilisce che le disposizioni di cui all'allegato III al predetto decreto legislativo si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.

Di seguito si riportano le disposizioni contenute al comma 2 dell'Allegato III al dec. leg.vo 115/2008:



L'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

I soggetti abilitati alla certificazione

Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina regionale, il D.D.G. 65/2011 in aggiunta a quanto stabilito dal Dec. Leg.vo 115/2008 ha stabilito che i soggetti certificatori interessati ad operare in ambito regionale dovranno richiedere anche l'iscrizione ad un apposito elenco regionale dei soggetti certificatori. La richiesta dovrà essere avanzata a questo Dipartimento regionale, sulla base dello schema di cui all'allegato "A" del decreto, scaricabile da questo sito.

L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori. A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale, attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.



Precisazioni sull'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

I soggetti abilitati alla certificazione

Ai sensi del D.D.G. n. 65/2011 non sono ritenuti validi gli attestati di certificazione energetica inviati successivamente al 21 settembre 2011, privi del numero di identificativo regionale del soggetto certificatore. L'elenco dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici - e il successivo aggiornamento - è pubblicato sul portale internet della Regione siciliana, nello spazio web del dipartimento dell'energia e avrà valore di notifica nei riguardi dei tecnici richiedenti oltre che di informazione nei riguardi degli utenti.

I soggetti interessati e i relativi ordini professionali possono comunicare a questo dipartimento, ogni utile informazione e/o variazione che abbia rilevanza ai fini dell'iscrizione, con riferimento sia al possesso dei requisiti dichiarati che alla presenza di eventuali inesattezze.

Nota importante:

Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private (comprese le societa' di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome.
Per tutte le eventuali informazioni relative alla certificazione energetica degli edifici si postranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 091/7661774 - 091/7661775 - 091/7661776.