Domande frequenti
In questa pagina ci sono le risposte alle domande poste frequentemente, in ordine agli argomenti e contenuti sul microcredito ed è in continuo aggiornamento
Per sottoporre quesiti inerenti questa attività è possibile utilizzare i seguenti recapiti di posta elettronica:
- microcredito.finanze@regione.sicilia.it
oppure telefonare ai numeri 091 7076 634 // 719 // 487 // 795 o inviare un FAX al numero 091 7076523.
Le domande di interesse generale verranno inserite in questa lista con le relative risposte.
1.1 - Quali devono essere le modalità di inoltro, da parte dell'organismo non profit, della documentazione istruttoria alla banca? Risposta
1.2 - Un pensionato che vive da solo può presentare istanza di accesso al microcredito? Risposta
1.3 - Un soggetto che non ha un'entrata può ottenere il finanziamento se ha un garante titolare di reddito? Risposta
1.4 Può accedere al microcredito un coniuge legalmente separato? Risposta
1.5 - In caso di parere negativo da parte dell'organismo non profit quest'ultimo può ugualmente presentare l'istanza di accesso al microcredito all'istituto bancario? Risposta
1.6 I soggetti con "protesti" o iscrizioni in black list possono ottenere il finanziamento? Risposta
1.1 Secondo quanto stabilito dall'art.11 delle linee giuda (Direttiva n.1 del Comitato) la consegna della pratica istruita deve avvenire, da parte del rappresentante dell'organismo o di suo delegato, a mano, accompagnando il richiedente presso lo sportello della banca prescelto dallo stesso.
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1.2 Un soggetto pensionato che vive da solo ha titolo a presentare istanza di accesso al microcredito.
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1.3 Un soggetto che non ha un'entrata può ottenere il finanziamento se funge da garante un componente della famiglia percettore di reddito, inserito nello stesso stato di famiglia.
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1.4 Un coniuge separato legalmente può presentare istanza di accesso al microcredito.
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1.5 In caso di parere negativo sull'istanza di accesso al microcredito, espresso dall'organismo non profit, non potrà farsi luogo al finanziamento da parte della banca.
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1.6 Si ritiene che una segnalazione non costituisce di per sé motivo ostativo per la trasmissione della relazione sociale favorevole da parte dell'organismo non profit al soggetto finanziatore, cui rimane devoluta, in via esclusiva, la valutazione del merito creditizio.
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