Sabato, 20 aprile 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Strutture regionali | Presidenza della Regione | Dipartimento della programmazione | Info e documenti | Amministrazione trasparente | InterventiStraordinariEmergenza

INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA

[Allestimento sotto-sezione: 27/04/2021 - Ultimo aggiornamento: 27/04/2021]

 



 

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

 

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

 

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) (lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 

Questo Dipartimento non ha fino ad oggi adottato alcun provvedimento di carattere straordinario