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Accertamento, contestazione o notificazione

Gli organi preposti al controllo sull'osservanza di specifiche disposizioni di legge provvedono ad effettuare l'accertamento di eventuali violazioni, mediante redazione del processo verbale di contestazione a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla normativa violata. 
Ai sensi dell'art. 14 della l. 689/1981 la violazione può essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido, oppure notificata entro i termini indicati nel periodo seguente ; nel caso di contestazione immediata l'interessato ha il diritto di richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione.
Qualora non sia possibile effettuare l'immediata contestazione, la notificazione della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale; mentre per coloro che sono residenti all'estero la notificazione deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.
Ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato.