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Pagamento in misura ridotta

Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento il trasgressore o l'obbligato in solido deve effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981. Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo edittale, come disposto dall'art. 16, primo comma, della l. 689/1981, modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 08/07/98 n. 213.
Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato tramite versamento in conto corrente postale, specificando, nello spazio riservato alla causale di versamento, il numero e la data del processo verbale ed il nome del trasgressore. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Nel caso in cui fossero stati presentati scritti difensivi, questi non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.