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Sequestro o confisca

Gli organi addetti al controllo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. 689/1981 possono, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose, oggetto di confisca; in tal caso provvedono a redigere verbale di sequestro amministrativo.
L'interessato può tutelare i suoi interessi, proponendo formale opposizione, in carta libera, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 689/1981 all'autorità territorialmente competente. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata, emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione s'intende accolta.
L'interessato può richiedere, inoltre, il dissequestro. L'autorità competente, anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, può disporre la restituzione della cosa sequestrata, a condizione che il soggetto provi di averne diritto e che non si tratti di cosa soggetta a confisca obbligatoria.
L'autorità territorialmente competente dispone la confisca amministrativa delle cose, che servirono o furono destinate a commettere la violazione, e dispone, altresì, la confisca delle cose che ne sono il prodotto, a condizione che appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Ai sensi dell'art. 22 della l. 689/1981, contro l'ordinanza che dispone la sola confisca , l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice del luogo, in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22 bis della l. 689/1981.