Giovedì, 28 marzo 2024
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Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l'affidamento.  La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell'art. 27 - ultimo comma della l. 689/1981 (dopo trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza).