Martedì, 23 aprile 2024
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Rateizzazione

L'interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della l. 689/1981,  può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito del ricevimento d'ordinanza ingiunzione.
Tale richiesta deve essere inoltrata, in ragione della competenza territoriale, ai seguenti indirizzi:
entro i termini previsti per il pagamento della sanzione e deve essere supportata da una autocertificazione dell'interessato che attesti le condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione con l'indicazione del reddito percepito nell'ultimo anno.
 Per accedere a questa modalità di pagamento è necessario compilare in ogni sua parte l'apposito modulo.
L'Amministrazione decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo.Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà esatto mediante le procedure espropriative.