Giovedì, 25 aprile 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Enti | Fondo Pensioni Sicilia | News

News

 

08-FEB-2019 - Le agevolazioni fiscali per coloro che percepiscono pensioni erogate da soggetti esteri

La l. 145/2018 (art.1, commi 273 e 274) ha introdotto un'imposta sostitutiva per le pensioni erogate da paesi esteri, qualora i titolari trasferiscano la loro residenza in alcune regioni del Sud, fra le quali la Sicilia, come previsto dalla norma. Fatte salve le disposizioni dell'art. 24-bis del TUIR in materia di rientro in Italia dei "cervelli", le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti
esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione
non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva. Tale imposta viene calcolata in via forfettaria, con un'aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità
dell'opzione corrispondente ai primi cinque periodi d'imposta successivi. Il regime fiscale è revocabile. L'opzione è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo. I soggetti che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione stessa, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione.

In allegato le disposizioni