Ogni Amministrazione Pubblica, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (cosiddetto OIV).
Nel caso del FONDO PENSIONI SICILIA, l'Organismo Indipendente di Valutazione e' costituito da un organo monocratico.
Con lo scopo di riferire direttamente all'organo politico-amministrativo, l'OIV viene a costituirsi come servizio di controllo interno e di controllo strategico, esercitando per altro le attività di cui al comma 4, art. 14 del D.Lvo n. 159/2009.