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Bandi per la gestione integrata dei servizi al pubblico

di cui all'art. 117, d.lgs. n.42/2004, dei siti archeologici e museali della Regione Siciliana

 
FAQ

Domanda trasparente Risposta

 

I costi delle utenze elettriche, gas, telefoniche, etc.., sono a carico dell'Amministrazione?

 

A norma dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006, comma 2: "Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio."
Pertanto, tra gli oneri a carico del concessionario, di cui all'art. 15 del Capitolato, debbono essere comprese le utenze. Qualora per esigenze tecniche non fosse possibile provvederre a installare contatori per utenze autonome, il concessionario potra' avvalersi degli impianti esistenti mediante l'installazione di misuratori di sottolettura.


 

Se un partner coinvolto dovesse aver dato l'adesione a più soggetti partecipanti alla gara, e ciò potrebbe essere verificato solo all'apertura delle buste, ciò comporterebbe l'esclusione degli stessi partecipanti?

 

All'Art. 10 del Bando e' espressamente citato: "Ciascun soggetto non può concorrere per sé e quale componente di un raggruppamento, né può partecipare a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla procedura."
Se, invece, ci si riferisce ai partner relativi all'art. 18 punto 1, non si puo' escludere che stessi partners possano essere coinvolti in offerte differenti, pertanto non e' prevista l'esclusione.


 

Con riferimento all'Art. 3 del capitolato - "Contenuto minimo dei servizi" a) servizio editoriale:
- i cinque prodotti contrassegnati da I a V sono da considerarsi quali prodotti da vendersi al pubblico (è specificato solo per il Bollettino Informativo) o sono da considerarsi come omaggi da effettuarsi ai visitatori.
- Nel caso siano tutti da porre in vendita, il prezzo di vendita è stabilito con l'ente appaltante o rimane di esclusiva competenza dell'aggiudicatario, pur considerando un congruo prezzo di mercato?

  I prodotti a cui si riferisce la richiesta sono da considerare come materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai visitatori con esclusione del Bollettino Informativo (art. 3. a. II) il cui prezzo di vendita sara’ stabilito con l’ente appaltante.

 

Stiamo procedendo al pagamento dei CIG, ma dal sistema in automatica, indicando i numeri di CIG, appaiono valori da pagare riferiti ancora a quanto pubblicato sulla GU 23 del 28.01.2008, mentre risulta che con delibera del 3 novembre 2010, dal 1° gennaio 2011 siano altri scaglioni di valore. Le chiedo, sono corretti i valori che escono in automatico dal sistema? Inoltre, il bando chiede di allegare fotocopia autentica, ma ovviamente allegheremo la ricevuta che rilascia il sistema on line.

  La delibera del 3 novembre 2010 non si applica per il pagamento dei contributi di Bandi di gara pubblicati nel 2010 i cui codici CIG sono rimasti invariati. La richiesta di allegare la fotocopia autenticata della ricevuta del versamento dei contributi viene richiesta per consentire all’Impresa di conservare l’originale.

 

Lo schema QUALIFICHE DEL PERSONALE ASSUNTO ED UTILIZZATO PRESSO I SITI CULTURALI DELLA REGIONE SICILIANA DAI PRECEDENTI CONCESSIONARI riporta il numero complessivo degli addetti per provincia. Per avere un quadro chiaro delle spese da sostenere bisognerebbe avere la specifica delle persone da assumere per lotto e le competenze di queste persone (parlano più lingue, sono laureate etc).
E’ possibile avere le specifiche qui richieste?

 

Per quanto attiene alle spese si deve fare riferimento ai CCNL del Terziario per categorie di lavoratori e alle rispettive qualifiche e declaratorie che in sede di offerta il partecipante formulera’ autonomamente secondo quanto previsto dall’art. 18 del bando.
Il prospetto di riferimento indica le qualifiche (Livelli), a cui corrispondono le declaratorie (profili), del personale assunto ed utilizzato dagli attuali concessionari.

Solo a parita’ di qualifica e quindi delle rispettive declaratorie (profili), il concessionario deve avvalersi, nell'ambito delle qualifiche professionali indicate nell'offerta, del personale assunto ed utilizzato presso i siti culturali della Regione Siciliana dai precedenti concessionari nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali delle singole categorie di lavoratori, cosi’ come recita l’art. 16 del Bando.

 

Si chiede di conoscere criteri e modalità con cui verrà definito il bacino del personale assunto dai precedenti concessionari e di cui i nuovi concessionari dovranno avvalersi. Nel caso in cui un profilo ricercato dal concorrente (ad esempio il Responsabile della Didattica) non sia presente negli elenchi del personale attualmente impiegato presso i siti culturali oggetto di gara ovvero i curricula non vengano considerati adeguati, è possibile ipotizzare l’utilizzo di altro personale esternamente reclutato?

 

Nel caso in cui una qualifica, cosi’ come definita nei CCNL di riferimento, ricercata dal concorrente (ad esempio il Responsabile della Didattica) non sia presente negli elenchi del personale attualmente impiegato da parte dei precedenti concessionari, presso i siti culturali oggetto di gara, il concorrente potra’ utilizzare altro personale esternamente reclutato. Il ricorso a figure esterne non è consentito con riferimento ai curricula, la cui valutazione si presta a criteri discrezionali.


 

Il triennio di riferimento per i requisiti 13.4 è riferito al 2007-2008-2009 anche in virtù del fatto che il bando è stato pubblicato nel 2010, solo sospeso, con nuova data di presentazione al 3 marzo 2011  

  13.4 a) e b) Poichè i requisiti sono riferiti all'effettiva attività ed al personale utilizzato nell'ultimo triennio, tali requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta ed in generale prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta (Consiglio di Stato, sentenza n. 842/2007)

 

Vista la FAQ con la quale si chiedeva “di conoscere: numero, qualifica, mansione e contratto nazionale collettivo di riferimento del personale dipendente assunto ed utilizzato nei siti culturali dai precedenti concessionari, personale del quale a norma del'art. 16 del bando il concessionario dovrà avvalersi”, nonché numero e mansione del personale operante nei siti allo stato attuale (accoglienza, biglietteria, custodia, vigilanza, guardaroba, etc.)”, Vista la risposta del Vs. Dipartimento consistente in una tabella dalla quale non si evince il numero e le relative mansioni del personale in  ciascuno dei siti archeologici posti a base di gara, con la presente, si rileva che tale informazione, fornita dal Dipartimento, è insufficiente

 

Nella scheda allegata alla risposta della FAQ a riferimento sono indicati il numero, i livelli di qualifica e la distribuzione territoriale del personale, risultando aleatoria l’esatta localizzazione del personale per ciascun sito in quanto subordinata alle esigenze organizzative dell’attuale concessionario. Nella Sintesi parimenti allegata, riferita ad un esemplare CCNL del comparto Terziario, alla scheda “Declaratoria del Personale”, sono indicati i profili corrispondenti a ciascun livello di qualifica. Rimanendo subordinate alle previsioni contrattuali delle singole categorie di lavoratori le retribuzioni corrispondenti alle mansioni cui il concessionario destinera’ il suddetto personale in sede di offerta autonomamente formulata.
Si rappresenta, pertanto, l’esaustività dei dati forniti con la citata scheda indicante i livelli di qualifica, numero e distribuzione territoriale del personale utilizzato atteso che all’art. 16 del bando è fatto obbligo al concessionario di avvalersi di detto personale soltanto “nell'ambito delle qualifiche professionali indicate nell'offerta”.


 

Vista la pubblicazione delle “Planimetrie, documentazione fotografica, descrizione dei luoghi formato .pdf” sul sito del Vs Dipartimento consistente nella divulgazione di materiale avente “valore indicativo e non esaustivo”; con la presente, si rileva che tale informazione è in toto inadeguata, causa palese indeterminatezza dei dati tecnico-planimetrici da fornire rispetto ai lotti messi a gara.  Tanto non consente la stesura  dei business plan e dei relativi Piani delle attività , necessari per una seria  compilazione dell’offerta tecnica ed economica da inserire  nel programma di gestione dei singoli lotti posti a gara,  esemplificativamente  dal punto di vista degli eventi culturali e attività di valorizzazione e  promozione da programmare, dei percorsi di visita con guide autorizzate e dei programmi didattici richiesti dal bando, etc. di cui nei documenti non è stata indicata  alcuna localizzazione ai fini della loro programmazione.

 

La documentazione grafica e fotografica e’ per l’appunto indicativa, tant’e’ che all’art. 13.1 lettera (h e’ richiesto in forma obbligatoria il sopralluogo ai fini della “esaustiva” conoscenza dei luoghi, come per altro ribadito all’art. 1 del Capitolato. Si evidenzia comunque che gli eventi culturali, le attività di valorizzazione e promozione, i percorsi di visita con guide autorizzate ed i programmi didattici sono “attività” preventivamente non localizzabili in quanto oggetto della programmazione affidata alle scelte che il partecipante alla gara riterra’ “autonomamente” prororre in sede di offerta.


 

Atteso che sono stati pubblicati contemporaneamente n. sette bandi per la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all’art. 117 del Dlgs 42/04 e s.m.i., frammentando illecitamente la fornitura dei servizi alla stessa Amministrazione e per la stessa tipologia di servizio, ancorché ripartita su base territoriale, al fine di eludere il rispetto della normativa comunitaria sulle soglie di importi messi a gara, nonché sugli obblighi pubblicitari e la capacità finanziaria del partecipante.  In particolare il bando sancisce che il partecipante  possa concorrere  a tutti i lotti ,ma non chiarisce con quale capacità finanziaria , se la stessa per ogni lotto o incrementata per ogni lotto successivo a cui si intende partecipare.

 

Le gare sono state indette tutte a procedura aperta ed i relativi bandi sono stati tutti pubblicati anche sulla G.U.U.E  compresi gli appalti distinti in lotti, come previsto dall’art. 29, comma 7, a) e b) “Titolo I - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA” del D.L.vo n. 163/2006.
A norma dell’art. 13.3Requisiti speciali di capacità economica e finanziaria è richiesto al concorrente la dichiarazione da cui risulti, tra l’altro, di “… avere realizzato nel triennio precedente la gara un fatturato medio annuo almeno pari al valore economico della concessione di cui all’art 5 ……. per singolo lotto.”. Pertanto nel caso di partecipazione a piu’ lotti la capacita’ economica deve essere dichiarata per ciascun lotto. In caso di offerta per piu' lotti, la capacita' economica deve essere almeno pari al valore della concessione risultante dal valore complessivo dei lotti.
Peraltro si evidenzia che la partecipazione, la documentazione e l’offerta dovranno pervenire per singolo Lotto, separatamente, con le modalita’ indicate all’art. 11 del bando come gia’ rappresentato in una risposta ad una FAQ precedente


 

Il contrato collettivo di lavoro indicato non è siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore a livello nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente. Per questo motivo potrebbero emergere rilievi di violazione delle norme del codice civile ed un contrasto con l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza sulle retribuzioni contrattuali di riferimento per i prestatori di lavoro subordinato?

 

La Sintesi allegata, che si riferisce ad un esemplare di CCNL del comparto Terziario, ha valore orientativo in quanto l’art. 16 del bando cita “nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali delle singole categorie di lavoratori.” Rimanendo subordinate alle previsioni contrattuali delle singole categorie di lavoratori le retribuzioni corrispondenti alle mansioni cui il concessionario destinera’ il suddetto personale in sede di offerta autonomamente formulata.


 

Con riferimento al punto 13.3 del Bando di gara "Requisiti speciali di capacità economica e finanziaria"
punto a) il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi e risultante dai relativi bilanci approvati:
posto che molte personalità giuridiche approvano il bilancio entro il 30 aprile, gli anni a cui fare riferimento sono:
esercizi 2008, 2009 e comunque 2010 pur in assenza di bilanci approvati alla data di presentazione della domanda,
oppure il riferimento è agli esercizi 2007, 2008 e 2009?

 

Si deve fare riferimento ai soli bilanci approvati.


 

In riferimento al punto  "13.4 lettera b) dichiarazione circa il numero medio di personale utilizzato nel triennio per i servizi di cui al punto precedente"  si deve intendere quale requisito posseduto entro un limite minimo di personale subordinato?

  la dichiarazione circa il personale utilizzato nel triennio per i servizi svolti non stabilisce un limite minimo di personale subordinato, ma serve per avere un quadro generale sulle capacita' tecniche e professionali dell'azienda.

 

Lotto Agrigento 1 - la biglietteria dell’ingresso Porta V della Valle dei Templi non risulta nella documentazione disponibile sul Data Room non rientra nella gestione dei servizi?

 

Come dichiarato nelle pagine del Data Room, del sito web del Dipartimento,  sui Bandi dei Servizi al pubblico, la documentazione e' da intendere indicativa e non esaustiva, rimandando all'obbligo del sopralluogo come richiesto dai bandi, raccordandosi con gli Istituti che gestiscono il sito museale e/o archeologico. Si sottolinea comunque che i bandi prevedono la concessione dei SERVIZI, intesi come attivita' da svolgere, sulla cui specificita' si rimanda al capitolato.


 

Quante ore settimanali svolgono i lavoratori con contratto part time della provincia di Trapani?

 

Questo tema si attesta alla organizzazione del lavoro e alle scelte della Societa' concessionaria, il fattore certo e' che bisogna garantire la continuita' dei servizi durante le ore di apertura dei rispettivi siti. Il part-time e' regolamentato dal contratto di lavoro di categoria.


 
Le referenze bancarie che erano già state prodotte per la precedente scadenza, sono da ritenersi valide anche per questa nuova scadenza? (lotti, importi, beneficiario sono invariati)   Si, se sono ancora valide, non sono rilasciate con scadenze, atteso che i lotti non hanno subito variazioni di importi.

 

Con riferimento al punto 13.1 lett A), se l’azienda è dotata di più soggetti muniti del potere di rappresentanza, è sempre sufficiente un’unica dichiarazione del rappresentante legale, il quale dichiara che gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza non si trovano nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 oppure devono farsi tante dichiarazioni quanto sono questi soggetti?

 

Riconnettendo a tali dichiarazioni il valore di autocertificazioni, è necessario che si facciano tante dichiarazioni quanti sono i rappresentanti legali.


 

Relativamente al requisito relativo alla certificazione di qualità sono ammesse altre prove che dimostrino il possesso di un sistema qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001 (ad esempio attestazione circa l’applicazione di procedure di sistema qualità così come previsto dalla norma ISO 9001)?

 

Solo certificazione di qualità, non altro.


 
Si chiede di conoscere: numero, qualifica, mansione e contratto nazionale collettivo di riferimento del personale dipendente assunto ed utilizzato nei siti culturali dai precedenti concessionari, personale del quale a norma del'art. 16 del bando il concessionario dovrà avvalersi;
- numero e mansione del personale operante nei siti allo stato attuale (accoglienza, biglietteria, custodia, vigilanza, guardaroba, etc.);
 

I dati sull’argomento saranno resi disponibili.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente di riferimento resta quello del settore Terziario.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO

QUALIFICHE DEL PERSONALE ASSUNTO ED UTILIZZATO PRESSO I SITI CULTURALI DELLA REGIONE SICILIANA DAI PRECEDENTI CONCESSIONARI


 
Chiarimenti in merito al calcolo del valore del contratto del lotto due, sul quale incide la voce "Percentuale 5%" calcolata su una spesa media complessiva di 2 euro a visitatore: spesa relativa alla fruizione di servizi aggiuntivi alcuni dei quali indicati come non isituibili o istituibili a lunga scadenza e pertanto riferita ad entrate a vantaggio del concessionario e della P.A. allo stato attuale fittizie.   L’importo è stato calcolato su un valore corrispondente alla media nazionale di spesa da parte dei visitatori di siti culturali e si riferisce alla media dei visitatori negli anni 2007 – 2008 – 2009 di quelli regionali. Concorre solo alla determinazione del valore economico del contratto per definire le capacita’ tecnico-economiche del concorrente. In sede di offerta il concorrente dovrà indicare, in aumento, la percentuale che intende offrire, come corrispettivo all’Amministrazione, degli eventuali incassi a seguito dell’attivazione dei servizi a pagamento (bookshop, vendita, guide, ecc…). Gli importi saranno calcolati sugli effettivi servizi attivi che generano incassi diversi dalla Biglietteria o dall'organizzazione di manifestazioni calcolate con altre percentuali definite al punto 8 lett. c) e d).

 
Ragguagli sulle previsioni temporali di attivazione dei servizi, ovvero se queste siano misurate su tempi tecnici dovuti ad oggettivi impedimenti quali mancanza di spazi, etc.)   I tempi di attivazione dei servizi indicati come attivabili a medio e lungo termine dipendono da condizioni oggettive di disponibilita’ di spazi adeguati o, se esistenti, oggetto di interventi di restauro e manutenzione dalla cui conclusione dipende l’attivazione o meno del servizio.

 
Il servizio di accoglienza che dovrà essere svolto dal concessionario contempla anche il servizio di vigilanza e custodia dei reperti e delle sale o se continuerà ad essere espletato da personale dipendente ed a carico della P.A.   Il servizio di accoglienza, come specificato nel capitolato, non contempla i servizi di vigilanza e custodia ne’ questi servizi sono stati messi a bando, e quindi continueranno ad essere svolti da personale dipendente e a carico della P.A.

 
E' ammesso il concorrente-azienda in attività da meno di un triennio?
E, in caso affermativo, i requisiti vanno parametrati al periodo di tempo di effettiva attività?
  Come regolamentato nei bandi, non sono ammesse imprese con meno di tre anni di attivita’ in base ai requisiti di cui ai punti 13.3 e 13.4.

 
All'art 6 del Bando, nella tabella che individua i servizi, si indicano come NI (non istituibile) i servizi librari (lettera B), dunque i servizi librari sembrano esclusi dai servizi attivabili in modo integrato dal concessionario.
Ma all'art. 3 del Capitolato Speciale allegato al bando, tra i servizi minimi che dovranno essere assicurati si individua con la lettera b) il Servizio di libreria e vendita.
- La voce servizi librari (lettera B) della tabella del bando corrisponde alla voce servizio di libreria e vendita del Capitolato Speciale?
- Se le due voci coincidono, che valutazione di merito/tecnica potrà essere data all'offerta di servizio librario e vendita non attivabile?
- Se le due voci non coincidono, cosa si intende nel bando per servizio librario non istituibile?
  Per Servizi Librari si intendono, come specificato nell'art 3 del DM del 29 gennaio 2008, i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario piu' specifico delle Biblioteche; mentre all'art. 3 del Capitolato Speciale allegato al bando, tra i servizi minimi che dovranno essere assicurati si individua con la lettera b) il Servizio di libreria e vendita che si riferisce ai cosidetti Bookshop cioe' alla vendita vera e propria di volumi e libri attinenti i beni culturali.

 
La lettera d) dell'art. 3 del Capitolato Speciale nel Titolo indica: d) Servizio di accoglienza, guida, assistenza didattica e informazione, nella successiva descrizione il Capitolato tratta solo del servizio di informazione; poi sotto un nuovo Titolo: e) Guida e assistenza didattica, tratta del tema già individuato nel titolo sotto la lettera d).
- Quali sono i servizi MINIMI di accoglienza cui fa riferimento nel titolo il Capitolato Speciale?
- Devono considerarsi compresi nei servizi minimi di accoglienza anche i servizi di caffetteria e ristorazione individuati nel successivo art. 5?

  I servizi Minimi descritti all'art. 3 si riferiscono al Servizio di accoglienza, guida, assistenza didattica e informazione. Con la lettera e) si e' voluto dettagliare meglio la tipologia del servizio di accoglienza che comprende guida e assistenza didattica. Altro servizio e' quello di Caffetteria e Ristorazione descritto appunto nell'art. 5.

 
Nel bando all'art. 10. Forma giuridica dei soggetti ammessi a partecipare si ammettono a partecipare i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, e si specifica che i consorzi di imprese possono partecipare direttamente per conto di alcune delle imprese consorziate (non necessariamente tutte le associate).
- Dal tenore letterale della definizione è ammessa la partecipazione di un consorzio di imprese con altre imprese estranee al consorzio stesso? In sostanza si può partecipare formando un raggruppamento di imprese tra il Consorzio e le singole imprese esterne al consorzio medesimo?
  Se lo statuto del Consorzio prevede la possibilita' di poter partecipare a gare con altre imprese estranee al consorzio stesso.

 
per quanto concerne il requisito relativo al capofila della commessa di presentare due dichiarazioni di referenze bancarie di cui al punto 13.3, qualora la banca di riferimento del soggetto mandatario è solo una come comportarsi?   Cosi' come previsto dall'art. 13.3 del Bando, non e' prevista la presentazione di una sola referenza bancaria, ma di due referenze come meglio specificate al successivo punto 13.4

 
Tra le tipologie di servizio da attivare o attivabili indicate nella tabella, sono presenti i servizi librari e la gestione raccolte ma di tali servizi nel capitolato non viene spiegata e/o descritta la modalità di esercizio o di gestione.   Trattasi di servizi non inclusi in quelli messi a bando o comunque da gestire in forma diretta a cura esclusiva dell’Amministrazione.

 
Il punto e) del capitolato (art. 3) riferisce di un piano di attività di guida ed assistenza didattica alle scuole. L'ultimo capoverso riferisce di attività del tutto analoghe definendole "in aggiunta alle attività di cui sopra" con la sola differenza di prevedere (in questo caso) il pagamento degli utenti.
Domanda: se nella parte generale è prevista l'attività a richiesta ed a pagamento, la seconda precisazione è semplicemente una ripetizione ovvero altro?
  Nella parte generale si fa riferimento ad un piano di attività didattiche come programma delle attivita’ rivolte al mondo delle scuole di ogni ordine, mentre nell’ultima capoverso si fa riferimento a:
- organizzazione della visita con assistenza didattica a pagamento e dotazione del materiale editoriale prodotto (la cui distribuzione e’ da intendersi in forma gratuita);
- organizzazione della visita con assistenza didattica a pagamento su itinerari formativi concordati.

 

Bando Busta B- Offerta Tecnica
viene richiesto Piano delle attività di valorizzazione, mostre ed eventi culturali in cui si deve presentare la proposta dettagliata esplicativa delle modalità con cui si intende proporre la organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali di cui al Capitolato, con relativo piano economico e finanziario, comprensivo delle tariffe di eventuali servizi offerti al pubblico a pagamento, dobbiamo intendere che si devono indicare, nell’offerta tecnica busta b), elementi riferiti a tariffe/costi pur sapendo che per legge ciò non è permesso? ovvero, dobbiamo rispettare quanto esplicitamente richiesto dal bando?
Bando Pagg. 8-9 – par. Busta B Offerta tecnica
Nel Piano di gestione generale dei servizi devono essere indicate le tariffe offerte al pubblico per ogni specifico servizio?

 

Il Piano delle attività di valorizzazione, mostre ed eventi culturali verrà valutato solo con riferimento agli aspetti tecnici, restando limitata la valutazione sul piano economico-finanziario al momento dell’apertura delle Buste C. Tuttavia, al fine di valutare la qualità ed il tipo di servizio che il partecipante intende offrire, si richiede l’indicazione delle modalità di determinazione delle tariffe relativamente alla previsione e svolgimento di dette attività in coerenza con il piano economico-finanziario, costo-qualità, investimenti-offerta.


 

Con riferimento alla risposta “Per manifestazioni o eventi straordinari si intendono tutte le manifestazioni, comprese le mostre,….” premesso che nell’ambito del Piano di valorizzazione al concorrente viene già richiesto un investimento economico, volto a sostenere i costi per le attività di valorizzazione (mostre ed eventi culturali) con la conseguenza che i ricavi generati da tali attività devono innanzitutto consentire di recuperare tale investimento. La richiesta di royalties sommata all’investimento sembra vessatoria e appare più opportuno presupporre che la roy del 20% venga applicata sugli utili e non sul fatturato.

 

Si precisa che il termine “fatturato” utilizzato nel bando e nella documentazione allegata è da intendersi secondo la definizione di cui all’art. 1, co. 1, lettera f) al quarto punto, del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'industria, secondo il quale il termine "fatturato" indica:
per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell’IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e secondo le indicazioni date dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 19230 del 03-03-2009.


 

Bando art. 18
L’art. 18 specifica che “la Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta B), fisserà i criteri tecnico discrezionali a cui si atterrà per la valutazione delle proposte dei concorrenti” ma tale indicazione è in contrasto con l’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) commi 2, 3 e 4 (come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera u), D.lgs. n. 152 del 2008) che prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice. Tale indicazione è, pertanto, da ritenersi un refuso?

 

La commissione aggiudicatrice valuterà le offerte secondo la formula del confronto a coppie, rispetto alla migliore offerta, tenuto conto della completezza dell’offerta in base ai parametri richiesti. Ad ogni buon fine, nella valutazione delle parametri di cui alla tabella dell’art. 18 del Bando, la Commissione dovrà comunque attenersi ai criteri riportati nei paragrafi 2-3-4-5-6-7, dove sono individuati gli elementi a cui si dovrà fare riferimento per assegnare il punteggio e valutare l’offerta; quindi, rispetto a quella che la Commissione valuterà come migliore offerta per completezza, quantità e qualità degli elementi, come specificato nello stesso articolo, si adotterà la formula indicata del confronto a coppie, secondo quanto stabilito al comma 5 dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 con modalità semplificate per servizi e forniture. A riguardo nella riedizione dei Bando e' stato modificato il termine "fisserà" con "illustrerà" appunto per evidenziarne il carattere formale.


 

Capitolato Pag.9– par. 8 Progetto di sviluppo delle attività di valorizzazione, mostre ed eventi culturali. In caso di concessioni già in essere per l’organizzazione di eventi nelle aree archeologiche, con l’aggiudicazione della gara, chi gestirà tale servizio? Quale è il calendario di utilizzo delle suddette aree già concesse agli attuali gestori?

 

Dopo l’aggiudicazione della gara i servizi saranno gestiti esclusivamente dai nuovi concessionari, fatti salvi gli eventi e le manifestazioni oggetto di concessioni che l’Amministrazione si riserva di affidare in occasioni di particolare importanza così come specificato all’8 del capitolato e regolamentate dalla Circolare n. 2 del 10.02.2005  e dalle successive specifiche di cui alla nota n. 4923 del 12.7.2005. Vedi norme di concessione.


 
Relativamente al 30% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso ai musei, gallerie e alle zone archeologiche da versare direttamente ai Comuni nel cui territorio gli stessi ricadono legati in convenzione con gli istituti competenti ai sensi dell’art.7 della L.R. 27 aprile 1999, n.10 e s.m. e i., lo stesso va prelevato dalla quota di proventi di competenza della Regione?.   Si, va prelevato dalla quota di proventi di competenza della Regione e che non ha alcuna refluenza sulle percentuali di agio, offerti in sede di gara, sulla vendita dei biglietti che spettano per intero al concessionario.

 
Quali attività/servizi rientrano nella definizione di “manifestazioni o eventi straordinari” di cui al punto 8 lett. d del Bando su cui si applica la royalties nella misura minima del 20%. E’ corretto interpretare che rientrino in detta definizione le aperture straordinarie fuori orario con introiti a favore del concessionario? E’ corretto interpretare che le Mostre non rientrano pertanto nella casistica di manifestazioni o eventi straordinari e pertanto sulle entrate di biglietteria di mostra non va applicata la quota del 20%?
  Per manifestazioni o eventi straordinari si intendono tutte le manifestazioni, comprese le mostre, che verranno svolte presso il sito, fuori orario o entro orario di visita, la royalties nella misura minima del 20% sara’ dovuta se per esse sara’ prevista una tariffa aggiuntiva all’ingresso puro e semplice o un'integrazione alla tariffa d’ingresso, secondo le determinazioni dell’Amministrazione, o lo preveda il progetto organizzativo redatto e proposto dal Concessionario una volta approvato dall’Amministrazione.

 
E’ corretto interpretare che l’hardware e il software del sistema di biglietteria viene fornito dall’Amministrazione cui spetta anche l’onere della manutenzione? E’ corretto interpretare che il Concessionario curerà esclusivamente la distribuzione e raccolta dei questionari mentre l’analisi dei dati è in capo all’Amministrazione?   Si, e’ corretto

 
Si chiede di sapere se il controllo accessi dovrà essere effettuato sempre attraverso la presenza di personale addetto ovvero, se in situazioni che lo consentono, può essere effettuato attraverso sistemi automatici compatibili con i biglietti emessi.   Si, e’ possibile a condizione che sussistano le condizioni tecniche di installazione, non arrechino nocumento al sito e siano compatibile con il sistema di emissione centralizzato dei biglietti.

 
Relativamente al costo del personale, esistono dei costi fissi del personale regionale oppure dei vincoli di assunzione relativo a personale inquadrato da enti pubblici e destinato nel lotto sopracitato e naturalmente all'ammontare di tale costo.   Non esistono obblighi di assunzione o costi fissi di personale regionale o inquadrato da enti pubblici se non quelli previsti dall’Art. 16 del Bando.

 
E' corretto interpretare che la creazione del Logo sia relativa solo al lotto a cui il concorrente partecipa. Cosa si intende con l’espressione Polo culturale?   Il logo va riferito al singolo lotto e si identifica con il Polo culturale. La dotazione di un logo, richiesta dal Bando, si riferisce ad ogni singolo lotto e all’attivita’ propria del Concessionario e ad identificarlo. Altro genere sono i loghi che identificano l’Amministrazione regionale o altri Enti pubblici o Privati.

 
Come sono determinate le quota percentuali riconosciute per l’ Amministrazione:
al punto 8 lett. c) relativo ai biglietti di ingresso (70% a rialzo)
al punto 8 lett. d) relativo al fatturato annuo dei servizi aggiuntivi
  Le quote di cui al punto 8 lett. c), sono determinate dal D.M. 507/1997 art. 2, cosi’ come modificato dal D.M. 222/2005 art. 2 e riguardano l’agio da riconoscere al Concessionario a fronte del servizio di biglietteria. L’Amministrazione ha posto, a base d’asta, il 70%, da riconoscere all’Amministrazione, con offerta al rialzo. Quindi l’agio, a base d’asta, riconosciuto al concessionario, sulla vendita dei biglietti e’ pari al massimo previsto dalle disposizioni sopra specificate pari al 30%.
Al punto 8 lett. b) e d), le percentuali sono state determinate in base a fattori economici che prendono in considerazione gli investimenti, il bacino di utenza, l’onerosita’ dei servizi a cui si riferiscono, il volume d’affari che possono generare, e sono individuate a discrezione dell’Amministrazione.

 
Il bando prescrive (art. 13.4, lett. a) una dichiarazione di aver svolto attività triennale nei settori attinenti all'appalto. La dichiarazione deve comprendere le attività prestate in TUTTI i servizi indicati nella Tabella "A" del bando e/o quelli indicati nel capitolato (artt. 3-4-5-8-9-), ovvero è sufficiente la dichiarazione di aver prestato attività nel triennio precedente in almeno uno dei servizi richiesti?   La dichiarazione va resa relativamente a tutti i servizi effettivamente prestati nel triennio precedente, nei settori attinenti all'appalto come specificato ad esempio nello stesso articolo e previsti nella tabella A (art 6) del bando per singolo sito e lotto e meglio descritti nel Capitolato. Il numero di servizi concorreranno alla determinazione del punteggio da attribuire come specificato al Punto 18.3 del bando.

 
In relazione all’art. 5 “Valore economico della concessione” del bando di gara, dall’allegato “Tabella siti e lotti” si evince come per ogni singolo lotto il valore economico della concessione sia la somma dei seguenti addendi:
i. Agio 30% calcolato sulla media incassi (da biglietteria) 2007-2008-2009;
ii. Percentuale del 5% sul fatturato derivante dalla gestione dei servizi integrati, calcolata come 5% degli incassi di 2€ per la media visitatori 2007-2008-2009;
iii. Canone fisso per lotto a carico del concessionario da riconoscere all’Amministrazione.
Posto che l’addendo “i” (Agio del 30%) rappresenta per il concessionario un incasso, mentre gli addendi “ii” (Percentuale del 5% sul fatturato derivante dalla gestione dei servizi integrati) e “iii” (Canone fisso per lotto a carico del concessionario da riconoscere all’Amministrazione) rappresentano delle voci di costo, si chiede di chiarire se non sia più corretto indicare come “Valore economico della concessione” la somma delle stimabili voci di possibile incasso del concessionario: Agio del 30% e Percentuale del 95% sul fatturato derivante dalla gestione dei servizi integrati.
  Le linee guida in materia di attivazione e affidamento in concessione dei servizi per il pubblico di cui alla circolare 49 del 23.03.2009 del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, all'art 6 recitano:
6) Entità o valore della concessione
Il regolamento economico della concessione è così articolato:
a) canone annuo a carico del concessionario: base d’asta euro [...] (in sede di offerta economica detto canone è suscettibile esclusivamente di aumento);
b) quota percentuale a favore del concedente sul fatturato annuo, al nello di IVA, conseguito dal concessionario nella gestione dei servizi aggiuntivi: base d’asta [...] % su un ammontare presunto di euro [...] (in sede di offerta economica detta percentuale è suscettibile esclusivamente di aumento);
c) quota, su base annua, dei proventi dei servizi di biglietteria da versare allo Stato, diminuita dell’aggio trattenuto dal concessionario: base d’asta [...] % su un ammontare presunto di Euro [...] (l’aggio a favore del concessionario non può superare il limite del 30%, ai sensi dell’art.2 del d.m. 507/1997, come modificato dal d.m. 222/2005);
d) (eventuale) corrispettivo annuo per la prestazione dei servizi strumentali: base d’asta euro [...] (in sede di offerta economica detto importo è suscettibile esclusivamente di diminuzione).
Il valore economico convenzionale della concessione è pertanto determinato, esclusivamente ai fini della presente procedura, in euro [...] per anno (somma dei valori presunti dì cui ai punti da a) a d).

 
L’art. 7 “Durata della concessione” del bando di gara indica che la concessione ha durata quadriennale, mentre l’art. 5 “Valore economico della concessione” del bando di gara e l’allegato “Tabella siti e lotti” sembrano riportare valori economici riferibili al singolo anno. Si chiede se sia corretto o meno assumere come “valore economico della concessione” il valore complessivo per i quattro anni della durata della concessione dei valori riportati al suddetto art. 5 “Valore economico della concessione” del bando di gara, ovvero se il “valore economico della concessione” di cui all’art. 5 sia riferibile a ciascuna annualità.  

Come gia' chiarito nella risposta al quesito precedente.
Il valore economico convenzionale della concessione è pertanto determinato, esclusivamente ai fini della presente procedura, in euro [...] per anno (somma dei valori presunti dì cui ai punti da a) a d).


 
Con riferimento all’art. 13.4 del bando di gara lettera c), nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese si richiede specificare se le due referenze bancarie richieste devono essere presentate dalla sola impresa mandataria anche in presenza di un costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, ovvero se la possibilità che le referenze bancarie possano essere presentate dalla sola mandataria sia riferibile al solo caso di raggruppamenti già costituiti.   Si prescinde dal fatto se il raggruppamento e' gia' costituito o si costituisce per la partecipazione alla gara in esame, secondo le modalita' previste al punto 13.4 .

 
Punto 13.4 "Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale", comma d), si richiede il "possesso della certificazione di qualità (ISO 9001) non antecedente al 2007 distinta per ciascuno dei servizi attivati". E' ammissibile l'avvalimento di cui al Dlgs 163/2006 (artt 49,50,230) inteso come trasferimento del "sistema" dei requisiti dell’impresa ausiliaria alla compagine aziendale concorrente. Nel caso specifico, l'azienda ausiliaria mette a disposizione della compagine societaria per tutta la durata dell'appalto, oltre alla certificazione tout court, anche le risorse oggetto di avvalimento?   No, in quanto l'art. 49 del D.L.vo 163/2006 prevede l'utilizzazione dell'avvalimento nei limiti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, e nei limiti della certificazione SOA, nulla disponendo in ordine alle certificazioni di qualita'. Pertanto, come confermato dall'Autorita' di Vigilanza dei contratti pubblici con parere 254 del 10.12.2008 sulla base di consolidata giurisprudenza, la certificazione di qualita' attiene a requisito soggettivo e, come tale, non puo' essere oggetto di avvalimento.

 

Relativamente al 30% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso ai musei, gallerie e alle zone archeologiche da versare direttamente ai Comuni nel cui territorio gli stessi ricadono legati in convenzione con gli istituti competenti ai sensi dell’art.7 della L.R. 27 aprile 1999, n.10 e s.m. e i., si richiede di sapere se la Regione ha o avrà in essere impegni contrattuali con i Comuni competenti che coinvolgono le attività  del nuovo concessionario e che lo stesso sarà obbligato a rispettare.

 

Le convenzioni con gli Enti Locali, che l’Amministrazione regionale ha stipulato o stipulerà, non coinvolgono in alcun modo i Concessionari ne sono previsti obblighi da rispettare da parte di quest’ultimi. I rapporti contrattuali fra Concessionari e Amministrazione sono regolati da quanto previsto nel Bando e nel Capitolato.


 

Si chiede di sapere se i servizi attivati per i quali è richiesto il possesso distinto della certificazione di qualità sono quelli indicati nella tabella al punto 6 del bando. E’ corretto interpretare che un certificato di qualità per “servizi museali” comprenda i servizi di: accoglienza, informazione, guardiania, biglietteria, gestione bookshop e merchandising?

 

La certificazione di qualita’ richiesta al punto 13.4 lettera d) dei bandi si riferisce a tutti i servizi attivati di cui si chiede, alla precedente lettera a), dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni effettiva attività nei settori attinenti all'appalto.


 

E’ corretto interpretare che il “divieto di prenotazione e prevendita” riguarda esclusivamente i biglietti e non i servizi. È corretto quindi interpretare che è possibile prenotare e acquistare tramite il concessionario servizi di visite guidate e di didattica o altri servizi con la solo esclusione dei biglietti. E’ corretto interpretare che il divieto di prenotazione dei biglietti è relativo alla visita dei siti oggetto di gara con titoli di accesso non fiscali mentre il divieto non sussiste per prenotazione di biglietti che prevedono l’apertura di una posizione SIAE per eventi, concerti o spettacoli.

  Il “divieto di prenotazione e prevendita” riguarda esclusivamente i biglietti di ingresso ai siti e non comprende i biglietti SIAE per eventi, concerti o spettacoli.

 

ATI Verticale (servizi); il bando richiede (art. 10) di specificare le parti del servizio e le quote di partecipazione assunte dai singoli soggetti associati. 
Domanda: Ma il bando non indica i servizi ritenuti "Principali" anche in termini economici ai sensi dell'art. 37 II° comma L. n. 163/06. In mancanza può essere considerata verticale un'ATI che seleziona alcuni dei servizi come principali senza indicarne il valore economico?

 

Atteso che le disposizioni del codice di cui al D.Lgs 163/2006 non si applicano in toto ai servizi (come specificato all’art.30, comma 1), nella fattispecie tutti i servizi richiesti nel bando sono afferenti ad una categoria omogenea, appunto servizi. Non si distinguono, pertanto, categorie prevalenti o principali. L’ATI dovrà, tuttavia, indicare e specificare i servizi e le quote di partecipazione assunte dai singoli soggetti associati che partecipano alla gara .


 

Ai sensi dell'art. 10 del bando sono ammessi a partecipare i consorzi tra imprese con l'obbligo di specificare per "quali consorziati il consorzio concorre". Il Bando, quindi, consente al Consorzio di partecipare direttamente, ad esempio, quale soggetto mandatario di imprese consorziate (che effettueranno poi i servizi) ovvero partecipando ad un raggruppamento con imprese estranee al consorzio stesso.
Tanto è vero che l'ultimo capoverso del punto 13.4 (lett. b) precisa che i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal Consorzio e non dai consorziati concorrenti e la lett. c) ammette che le dichiarazioni di referenza bancaria possano essere presentate anche dal Consorzio. 
Domanda: Il Consorzio può concorrere direttamente con la qualità di mandatario in associazione verticale, senza svolgere i servizi, indicando le imprese consorziate concorrenti che svolgeranno effettivamente i servizi stessi?

 

Si, specificando le imprese consorziate con cui il consorzio concorre e che svolgeranno effettivamente i servizi.


 

Domanda: ai sensi del punto 13.4 la dichiarazione dei servizi svolti nel triennio può essere fatta indistintamente dal Consorzio in base ai servizi riferibili a tutti i suoi consorziati (e non solo ai partecipanti)?

 

No, la dichiarazione vale per i consorziati che svolgeranno i servizi e che sono partecipanti al bando cosi’ come regolamentato dall’art. 10 dello stesso.


 

Il sistema di biglietteria centrale richiesto e/o fornito è un software omologato e certificato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto Ministeriale del 23/07/2001, sia per eventi fiscali (mostre) che non fiscali?

 

No, il sistema non e’ omologato


 

Attraverso quali modalità l’Amministrazione eserciterà l’attività di prenotazione e prevendita? Solo on line (sito internet) o anche tramite call center e/o punti vendita  (prevendite specializzate)?
Posto che l’attività di prenotazione e prevendita dei biglietti e/o delle visite sono in capo esclusivamente all’Amministrazione ma che al Concessionario viene riconosciuta comunque la percentuale di cui all’art. 8 lettera C del bando sui biglietti venduti on line dall’Amministrazione mediante il suddetto sistema centralizzato, tale percentuale viene riconosciuta al Concessionario anche per le eventuali vendite telefoniche o tramite punti vendita?

  Il sistema di prenotazione e prevendita, gestito in forma esclusiva dall’Amministrazione, sarà garantito in tutte le forme e con tutti gli strumenti necessari. La percentuale di cui all’art. 8 lettera C del bando verrà riconosciuta all’Amministrazione sugli introiti annui dei biglietti d’ingresso ai siti culturali oggetto di gara quale che sia il canale di vendita degli stessi.

 
La Risposta “La dichiarazione va resa relativamente a tutti i servizi effettivamente prestati nel triennio precedente, nei settori attinenti all'appalto come specificato ad esempio nello stesso articolo e previsti nella tabella A (art 6) del bando per singolo sito e lotto e meglio descritti nel Capitolato. Il numero di servizi concorreranno alla determinazione del punteggio da attribuire come specificato al Punto 18.3 del bando” appare in contrasto con la giurisprudenza e normativa di settore che individua il contenuto della “Busta 1 – Documentazione” come relativa ai criteri di ammissibilità e non già elementi di valutazione dell’Offerta Tecnica. Inoltre, qualora venisse richiesto dall’Amministrazione di inserire nell’Offerta tecnica anche una apposita sezione dedicata all’illustrazione delle esperienze specifiche realizzate dal concorrente, non è ponderato il criterio di valutazione individuato sotto la dicitura generica “Presenza di indicatori di prestazione dei servizi realizzati” Tale risposta è pertanto da ritenersi un refuso?   La dichiarazione circa i servizi effettivamente prestati nel triennio precedente ha lo scopo di ammettere le imprese che effettivamente hanno operato nel settore dei servizi attinenti il bando con attestazione di buon esito, se prestati per conto di Enti pubblici, e rientrano fra i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale. A tale capacita’ tecnica e professionale e quindi di esperienza maturata nel settore, viene attribuito un punteggio basato sul numero dei servizi resi come da specifica al punto 18.3 del bando.

 

Si richiede se sia possibile inserire tra le modalità di consegna del plico contenente le offerte anche il la modalità della consegna “a mano”

  no

 
Bando art. 18 Si richiede se si tratti di un refuso la previsione dell’esclusione delle offerte tecniche che non raggiungano la valutazione minima di 55 punti su 70. infatti tale punteggio (senza calcolare il punteggio dell’offerta economica) è quasi alla soglia dell’offerta anormalmente bassa (soglia 56 punti) di cui al comma 2 art. 86 D.lgs. 163/2006   Si e’ voluto stabilire un range, seppur minimo, di tolleranza data la complessita’ dell’offerta.

 

In merito alle gare suddivise in lotti si chiede di sapere se ad esempio TP1 e TP2 sono da considerare come due differenti gare con due plichi diversi contenenti ciascuno la bustaA) bustaB) bustaC)
Oppure, se TP1 e TP2 sono da considerare come un’unica gara con un plico contenente la bustaA) bustaB) bustaC) e che la fidejussione è emessa per il 2% del cumulo dei due importi.

  La partecipazione deve avvenire per singolo lotto e la documentazione di cui alle buste B) e C) devono essere distinte per lotto. Si prescinde dalla documentazione di cui alla busta A) che puo’ essere prodotta una sola volta cosi’ come specificato al punto 18 del bando, sara’ opportuno indicare in quale Lotto e’ stata prodotta integralmente la documentazione di cui alla busta A)

 

I biglietti sono forniti dall’amministrazione regionale o è possibile produrli internamente?

 

No, i biglietti saranno forniti dall’Amministrazione attraverso il sistema centralizzato.


 

Co-marketing: se si realizzano accordi con sponsor in co-marketing , es. un’azienda vinicola sponsorizza un evento dando 50 bottiglie di vino gratuitamente all’organizzazione, l’amministrazione si aspetta di ricevere il 50% della sponsorizzazione, come indicato da capitolato, in vino?

 

La sponsorizzazione di manifestazioni o eventi saranno argomento di autorizzazione all’interno del progetto da predisporre e sottoporre all’Amministrazione cosi’ come regolamentato dagli artt. 8 - 9 - 10 del Capitolato. La previsione del 50% degli spazi a favore dell’Amministrazione è inserita nel capitolato solo con riferimento alla pubblicità (art.3).


 

Oltre alle pagine web da aggiornare sul sito dell’Assessorato è possibile creare un sito  web ad hoc per la promozione dei siti culturali?

 

No, il sistema web sarà a cura esclusivamente dell’Amministrazione


 

Per manutenzione dei siti si intende delle strutture (cioè uffici/sedi che vengono consegnati) o anche degli spazi circostanti (sentieri, camminamenti, verde, etc...)?

 

La manutenzione e la pulizia dovra’ essere garantita per tutti gli spazi utilizzati e concessi per la gestione dei servizi cosi’ come previsto dall’art 15 del Capitolato


 

Nel Piano delle attività di promozione e comunicazione è incluso anche il merchandising?

 

No, il merchandising e’ regolamentato dall’art. 3 lettera c) del Capitolato


 

Bando Pagg. 10-12– par. 18 modalità di svolgimento della gara
Il punteggio relativo ai parametri specifici a)sub1 e a)sub3 a quale servizi è associato?
Per l’elemento di cui alle lettera a)sub2 quale punteggio è associato ai servizi di oggettistica e merchandising e di trasporto dei visitatori (indicati a pag. 4 e 6 del Capitolato)?

 

Si prescinde dall’associazione ad uno specifico servizio. Fanno parte della valutazione globale dell’offerta tecnica


 

Rispetto al punteggio associato ad ogni partner coinvolti (1/2 punto), come sono valutati i partner presentati dal settimo in poi?

 

Il punteggio massimo attribuito e’ di 3 punti, pertanto, saranno presi in considerazione solo 6 partners. Qualora si preveda di instaurare rapporti con soggetti terzi per l’espletamento di quanto proposto, occorre allegare al progetto gli appositi atti di impegno preliminari.


 

Il punteggio dei servizi di accoglienza, guardaroba, caffetteria e ristorazione è cumulativo (max 10 punti)?

 

Si, in base alle specifiche indicate al punto 18.2 del capitolato e secondo il metodo del confronto a coppie


 

Per la valutazione del parametro specifico a/sub3 è considerato solo il numero dei servizi già realizzati?

 

Si, per i singoli servizi effettivamente gia’ realizzati.


 

Il sistema di biglietteria centrale dovrà anche essere integrato con un sistema software di controllo accessi automatizzato? A chi spetta l'onere della fornitura?
La eventuale gestione del controllo accessi deve avvenire esclusivamente attraverso tornelli o sono contemplati anche lettori palmari?

 

L’Amministrazione si riserva di predisporre l’installazione di tornelli e/o altre forme di controllo degli accessi, al concessionario spetta la gestione e la manutenzione come specificato all’art. 4 punto 2 del Capitolato


 

Il punto. 3.c del capitolato descrive le caratteristiche del servizio di oggettistica e merchandising, sottolineando peraltro l’importanza attribuita alla materia nel contesto della generale gestione dei servizi. Si chiede di sapere in che modo le proposte avanzate in sede di offerta tecnica saranno valutate dalla commissione di gara, non essendo previsto alcun punto dedicato nella tabella dei punteggi prevista al punto 18 del bando di gara.

 

In base ai parametri di cui all’art. 18 punto 2 paragrafo 2 del Bando.


 

Nell’ambito del servizio di accoglienza, guardaroba, caffetteria e ristorazione la tabella dei punteggi prevista al punto 18 del bando di gara indica come criterio di valutazione la previsione di luoghi di aggregazione e numero di posti a sedere per il relax del visitatore di cui non si trova riscontro nel capitolato e non si conoscono pertanto le aree a ciò destinate. Si richiede, pertanto, una individuazione e specificazione delle suddette aree, al fine di poter meglio dettagliare l’offerta.

 

Le aree destinate alle attivita’ de quo sono quelle individuate dai singoli Capi d’Istituto responsabili dei siti riguardanti la concessione, pertanto, spetta al concorrente prendere visione dei luoghi, come da dichiarazione di cui all’art. 13.1 al punto h) del Bando e come richiesto dall’art. 1 del Capitolato.


 

Per il servizio di caffetteria e ristorazione, cui è dedicato il punto 5 del capitolato, nella tabella dei punteggi non è previsto un settore specifico e quindi non si conosce il relativo punteggio. In aggiunta si indica come parametro il numero dei posti a sedere in relazione all’ampiezza degli spazi che non sembra corrispondere a quanto richiesto dal capitolato.

 

In base ai parametri di cui all’art. 18 punto 2 paragrafo 3 del Bando.


 

Nell’ambito delle attività didattiche, il capitolato prevede la facoltà di presentare un “Piano di promozione turistica” e dichiara che costituiranno elemento di valutazione accordi di collaborazione con soggetti terzi (tour operator, associazioni gestori di mezzi di trasporto). Si chiede di sapere in che modo le proposte avanzate in sede di offerta tecnica saranno valutate dalla commissione di gara, non essendo previsto questo elemento tra quelli indicati nella tabella dei punteggi prevista al punto 18 del bando di gara.

 

Art. 18.1 Il punteggio massimo attribuito e’ di 3 punti (1/2 punto per ogni partners), pertanto, saranno presi in considerazione solo 6 partners. In ogni caso, qualora si preveda di instaurare rapporti con soggetti terzi per l’espletamento di quanto proposto, occorre allegare al progetto gli appositi atti di impegno preliminari.


 

Nell’ambito del Piano delle attività promozionali e di comunicazione di cui al punto. 9 del capitolato si dichiara che alla creazione del logo e dell’immagine coordinata verrà riservata apposita valutazione nell’offerta tecnica. Si chiede di sapere in che modo le proposte avanzate saranno in effetti valutate dalla commissione di gara, non essendo previsto alcun punto specifico nella tabella dei punteggi di cui al punto 18 del bando di gara.

 

La valutazione relativa al logo e all’immagine coordinata rientra nell’ambito della completezza della documentazione tecnica richiesta. Non e’ previsto un punteggio da attribuire. L’Amministrazione si riserva di adottare o meno il logo in base alle sue caratteristiche grafiche, attinenze e contenuti e quindi di eventuali modifiche da apportare a cura del concessionario su indicazioni dell’Amministrazione stessa.


 

Con riferimento alla tabella di cui al punto 18 del bando di gara per il Piano di promozione e comunicazione si prevede come elemento di valutazione dell’offerta l’entità delle risorse a tal fine allocate. Nel Piano di valorizzazione e nel Servizio di informazione si prevede inoltre come elemento di valutazione dell’offerta l’entità delle risorse a tal fine allocate espressa in quota percentuale sugli incassi annui. Si chiede di conoscere con quale formula aritmetica saranno confrontate le offerte e se queste voci non vadano inserite per analogia nell’offerta economica.

 

Secondo la formula del confronto a coppie, rispetto alla migliore offerta, tenuto conto della completezza dell’offerta in base ai parametri richiesti.


 

In merito al punto 13.2, Garanzia, si chiede se in caso di costituenda ATI, la fidejussione può essere intestata alla sola mandataria o debba presentare tutti i nominativi che costituiscono l’ATI.

 

Con la sentenza 4 ottobre 2005, n. 8 l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espressamento previsto chela fideiussione, per una Ati costituenda, deve essere intestata a tutte le imprese associande. Nella fideiussione, tra l'altro, va sottolineata la partecipazione collettiva alla gara di più imprese, identificate «singolarmente e contestualmente», ed il fideiussore deve dichiarare di garantire la mancata sottoscrizione del contratto e, in modo omnicomprensivo, ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara (così anche il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana con l'ordinanza 84/2005).