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Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana

Accesso civico generalizzato

 

       L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, non ponendo alcun limite alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Tale tipologia di accesso riguarda non solo i dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche quelli per cui non è prevista alcuna specifica pubblicità.
Le esclusioni e i limiti posti all'esercizio del diritto sono previsti all'art. 5-bis del citato d.lgs. 33/2013. Altre disposizioni normative, inoltre, come indicato al comma 3 del medesimo decreto, prevedono specifici limiti o ipotesi di esclusione.

 

Modalità per l'esercizio del diritto


      L'accesso civico generalizzato si attiva con la presentazione di apposita istanza, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del dlgs 33/ 2013, che deve essere sottoscritta dal richiedente secondo le modalità indicate all'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia firmata dall' interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La domanda deve contenere l'indicazione dei dati, informazioni e documenti per i quali si chiede l'accesso, nonché le modalità attraverso, le quali si chiede risposta, senza necessità di formulare alcuna motivazione, ovvero deve essere formulata in modo da consentire all'Amministrazione l'agevole identificazione.

      Sono inammissibili eventuali richieste di accesso formulate in modo vago o che risultino manifestamente irragionevoli. In ogni caso, laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa va comunque sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore .


       L'istanza per l'esercizio del diritto può essere presentata:

 

- per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) all'indirizzo di posta elettronica: urp.beniculturali@regione.sicilia.it

 

- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - dirigente delegato all'accesso civico presso Area 2  - Innovazione, modernizzazione e gestione dei servizi digitali - Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo;

 

- presso lo sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo - nei seguenti giorni: lunedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

 Perdurando il regime di smart working, è attivo, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, il numero 3315771600

 

Per agevolare la corretta formulazione delle istanze è stato predisposto un apposito modulo, rinvenibile al link indicato in calce.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

 



 (Data di pubblicazione 06.11.2017 - data di aggiornamento 09.11.2021)