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Concessione per derivazione e utilizzazione di acque pubbliche

 

Regio Decreto 11 dicembre 1933 n° 1775 e ss.mm.ii.


Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, e precisamente al Servizio 3 "
Pianificazione, Regolazione e Uso delle Acque" sono assegnate le competenze previste, in materia di acque pubbliche, dal Testo Unico di cui al R.D. n° 1775/1933. In particolare al Dirigente Generale, e per delega dello stesso al Dirigente del Servizio 3, competono gli adempimenti che il citato Testo Unico pone in capo al "Ministro dei Lavori Pubblici". Per l'istruttoria di tali adempimenti il Servizio 3 si avvale delle Unità Operative degli Uffici del Genio Civile che si occupano della stessa materia e delle quali ha il coordinamento.

L'art. 17 del R.D. n° 1775/1933 dispone che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Fanno eccezione gli usi "domestici" (quelli riconducibili all'art. 93 dello stesso R.D.) e la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

I provvedimenti concessori sono i Decreti di concessione, rilasciati da questo Dipartimento dopo l'approvazione degli atti istruttori posti in essere dagli Uffici del Genio Civile e dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente la concessione e dell'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile, di apposito disciplinare.

I provvedimenti autorizzativi sono rilasciati dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile (licenze di attingimento o provvedimenti di urgenza) e possono riguardare sia casi in cui è in corso l'istruttoria di una istanza di concessione sia casi eccezionali di prelievi da effettuarsi senza l'avvenuta presentazione di alcuna domanda di concessione.

È possibile anche continuare a derivare e a utilizzare acqua pubblica qualora sia stata presentata istanza di concessione in sanatoria o di concessione preferenziale o istanza di rinnovo di un Decreto di concessione, in attesa della definizione dell'iter istruttorio delle relative istanze e a condizione che venga annualmente e anticipatamente pagato il canone demaniale.

L'utilizzo dell'acqua comporta, da parte del concessionario, il pagamento di un canone  fissato in base al tipo di utilizzo ed a seconda della portata d'acqua concessa. I canoni e gli usi, previsti inizialmente dagli articoli 35 e 36 del R.D. n° 1775/1933, sono stati nel tempo oggetto di variazioni da parte di norme prima statali e poi regionali. Il mancato pagamento del canone costituisce contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 35 del R.D. 1775/1933 e per tale contravvenzione è previsto il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 219 dello stesso R.D. per un importo variabile da un minimo di ¤. 20,00 a un massimo di ¤. 516,46, integrata da quella prevista dall'art. 14 della L.R. n. 4/2003 pari a ¤. 2.000,00.

Altro importante obbligo per gli utilizzatori di acqua pubblica, riportato all'interno dei provvedimenti autorizzativi e dei disciplinari di concessione, è quello relativo all'obbligo di installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei volumi prelevati e della comunicazione annuale delle misure rilevate. La mancata comunicazione annuale delle misure delle portate prelevate costituisce contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 e per tale contravvenzione è previsto il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 133 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 per un importo variabile da un minimo di ¤ 1.500,00 ad un massimo di ¤ 6.000,00. Nei casi di particolare tenuità l'importo di tale sanzione è ridotto ad un quinto e quindi da un minimo di ¤. 300,00 a un massimo di ¤. 1.200,00;

Nei link che seguono sono riportate informazioni utili per chiunque utilizzi acqua pubblica prelevata da corpi idrici sotterranei o superficiali. In particolare sono riportate le informazioni necessarie alla esatta identificazione degli usi e dell'ammontare dei canoni demaniali, alle modalità di pagamento degli stessi e alla trasmissione annuale delle ricevute di pagamento e delle misurazioni dei volumi prelevati.