Giovedì, 28 marzo 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Strutture regionali | Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | Info e documenti | Amministrazione trasparente | Trasparenza Valutazione e Merito | art42_DL_33_2013_Interv_Straord_Emerg_deroghe

DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA CHE COMPORTANO DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE (art. 42 D.L.vo 33/2013)

 

Art. 42.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:


a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;


b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;


c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;


d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 
 

 (Ultimo Aggiornamento: 17/08/2015)