Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, non ponendo alcun limite alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Tale tipologia di accesso riguarda non solo i dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche quelli per cui non è prevista alcuna specifica pubblicità.
Le esclusioni e i limiti posti all'esercizio del diritto sono previsti all'art. 5-bis del citato d.lgs. 33/2013. Altre disposizioni normative, inoltre, come indicato al comma 3 del medesimo decreto, prevedono specifici limiti o ipotesi di esclusione.