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F.A.Q.

Domande frequenti (F.A.Q.)

1. Con riferimento a quali automezzi è possibile indicare la stima della tassa automobilistica?
Con riguardo a tale voce di imposta, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 9/2020 e del relativo Regolamento attuativo (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28), la tassa automobilistica deve riferirsi esclusivamente agli automezzi di proprietà dei soggetti beneficiari della misura "Resto al Sud", immatricolati in Sicilia e strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.
Deve trattarsi, pertanto, di automezzi strettamente necessari alla produzione di beni o all'erogazione dei servizi indicati nel progetto imprenditoriale, e nel relativo programma di spesa, presentato a corredo della domanda di accesso alla agevolazione "Resto al Sud", o di automezzi che siano destinati al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.
A tal proposito, si precisa che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28), "L'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito verifica con il soggetto gestore della misura agevolativa di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i., il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti nei confronti dei soggetti beneficiari della predetta misura e dell'eventuale adozione di provvedimenti di revoca totale o parziale, verificando, altresì, che gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia, per i quali è stata versata alla regione Sicilia la tassa automobilistica, sono strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso dal beneficio di cui all'articolo 1 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti".

2. Come avviene la comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo?
Come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28), "Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1 e al successivo articolo 7, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in "de minimis". Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo".
Il suddetto provvedimento troverà pubblicazione nella pagina del sito della Regione Siciliana dedicata alla presente misura agevolativa: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areetematiche/PIR_PortaleTributi/PIR_Resto_al_sud_2020 

I beneficiari del riconoscimento del contributo non riceveranno pertanto alcuna ulteriore PEC di conferma.



Ultimo aggiornamento 28/01/2021