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Istruzioni per l'accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi, anche durante il corso degli stessi, con la conseguente o eventuale estrazione di copie.

L'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie integrali degli stessi, a seguito di richiesta motivata (specificazione dell'interesse alla conoscenza di ogni singolo atto) con l'indicazione dei documenti dei quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente - la richiesta può riguardare più di un documento e deve essere formulata in modo tale da consentirne l'identificazione.

Il diritto di accesso si esercita in via formale o informale; in quest'ultimo caso il diritto di accesso si esercita mediante richiesta verbale all'ufficio o alla struttura competente, che ha formato il procedimento amministrativo o lo detiene stabilmente.

Questa richiesta viene immediatamente esaminata dal responsabile dell'Ufficio o dalla struttura e accolta fornendo immediatamente l'esibizione del documento richiesto, l'estrazione di copie ovvero altre modalità.

La richiesta formale, invece, viene effettuata attraverso domanda scritta su apposita modulistica fornita dall'Ufficio per le Relazioni con il pubblico ( vedi  Modulistica) e può essere presentata:

per corrispondenza;
via fax; 

via e-mail: urp_finanze@regione.sicilia.it
L'esame della documentazione è gratuita, mentre il rilascio di copie, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e visura secondo la tabella qui di seguito riportata:

Tabella delle tariffe relative al rimborso delle spese di riproduzione, (in applicazione alla nota n. UCA 27720/978/46 del 19 marzo 1993, Presidenza del Consiglio dei Ministri).

0,26 Euro importo fisso per il rilascio da una a due copie;
0,52 Euro da tre a quattro copie e così di seguito da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie, di volta in volta annullate con il datario a cura dell'Ufficio.
Il pagamento deve avvenire non oltre la fase del ritiro delle copie, e nel caso in cui la richiesta sia effettuata per corrispondenza o via fax, il richiedente sarà tenuto ad esibire, eventualmente anche attraverso la stessa via fax, la ricevuta di pagamento su c/c postale intestato al cassiere della regione siciliana gestione Banco di Sicilia c.c.p. n. 00302901, specificando la causale.

Trascorsi trenta giorni la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 28 comma 5 della l.r. n. 10 del 1991.

Il diritto di accesso non è esercitabile ai sensi dell'art. 24 I comma della l. 241/90 (espressamente richiamato dall'art.11 della l.r. 10/91) per i pareri resi dall'Avvocatura dello Stato e dall'Ufficio Legislativo e Legale in relazione ad una lite, atti defensionali, e la relativa corrispondenza.

LA RICHIESTA DI ACCESSO

Va redatta in carta semplice in duplice copia su moduli predisposti dall' amministrazione
Va indirizzata all'ufficio competente per l'esame della richiesta o all'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
Nella richiesta devono essere riportate:
Generalità del richiedente complete di indirizzo e numero di telefono o fax;
Indicazione dei documenti oggetto della richiesta o del procedimento in cui sono inseriti nonché tutti gli altri elementi identificativi;
Indicazione del tipo di informazione richiesta;
Motivi per i quali viene esercitato il diritto di accesso;
Interesse concreto(diritto soggettivo, interesse legittimo o diffuso) a conoscere l'atto;
Data e sottoscrizione;
Una copia della richiesta con data di presentazione e timbro dell'ufficio competente per la ricezione e controfirma del richiedente va restituita al richiedente medesimo per ricevuta;
La presentazione della richiesta deve essere protocollata in un apposito registro di protocollo .

Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto solo in occasione di specifiche situazioni di fatto, tali da fare ritenere che dalla conoscenza di determinati atti e documenti possa scaturire un grave ostacolo all'esercizio dell'azione amministrativa, per esempio:

nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture l'accesso agli atti e documenti riguardanti i progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti, nonché preventivi ed offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato, è differito sino al formale affidamento.

In caso di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso la risposta dell'Ufficio dovrà specificare comunque le motivazioni e contro il rifiuto è ammesso anche il ricorso, in opposizione, al Dirigente generale al quale è stata presentata la richiesta di accesso.

Eventuali chiarimenti sull'applicazione delle suddette disposizioni possono richiedersi direttamente agli Uffici per le relazioni con il pubblico (U.R.P.)

tel: 091/7076631/7076791
e-mail: urp_finanze@Regione.sicilia.it