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13-MAR-2018 - COMUNICATO

In merito alle notizie diffuse dalla stampa in ordine alla circolare recante "Attività connessa alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard per gli enti locali. Avvio somministrazione questionari", pubblicata sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La somministrazione agli enti locali siciliani dei questionari di rilevazione dei costi e dei fabbisogni standard costituisce, per l'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e per questo Dipartimento, un "atto dovuto" a fronte delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 ( "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale"), come sostituito dall'articolo 7, comma 1 della l.r. 11 agosto 2017, n. 15. Com'è noto, in primo comma della superiore disposizione, sotto la dizione " Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali", recita quanto segue:


"1.  Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse". 

Il secondo comma del predetto articolo, così come innovato dall'articolo 7 della recente legge n. 15/2017, prevede che:


2.  Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 .


Il rinvio alla normativa statale, operato dal legislatore regionale, disciplina quindi, il procedimento di definizione dei costi standard.

Si ribadisce pertanto che, la fase di rilevazione dei dati necessari per la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard in Sicilia, attraverso la somministrazione di un questionario tramite la piattaforma SOSE, discende dall'applicazione della normativa nazionale e regionale, a cui quest'ultima rinvia per il procedimento di definizione degli stessi. (Legge 5 maggio 2009 n. 42, dlgs n. 216/2010 e l.r. 9/2015, art. 8).


Si precisa, altresì, che il questionario di che trattasi è di facile compilazione.


A tal fine, è stata comunque prevista l' assistenza tecnica e la relativa formazione agli enti locali, da parte di IFEL.
In data 14 e 15 marzo 2018, rispettivamente a Palermo e Catania, si terranno due convegni divulgativi sul tema.


I comuni siciliani avranno 4 mesi per la restituzione dello stesso, a fronte dei due mesi previsti dalla norma, grazie all'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


La relativa sanzione è prevista soltanto per la mancata restituzione entro il termine predetto e sino all'adempimento dell'obbligo di invio.