Sabato, 20 aprile 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Strutture regionali | Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica | Dipartimento della funzione pubblica e del personale | Aree tematiche | Altri contenuti | Lotta molestie sessuali

 

 

IL CONSIGLIERE DI FIDUCIA



CONTATTI:   Dott. Tommaso Gioietta

 

Telefono: 3357708121
E-mail: consiglieredifiducia.fp@regione.sicilia.it
Sede: Viale Regione Siciliana, 2194 - Palermo
            piano 9, stanza 9B

 

CHI È IL CONSIGLIERE DI FIDUCIA?
È istituita la figura del Consigliere/a di Fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94 e viene garantito l'impegno della Amministrazione a sostenere ogni dipendente che si avvalga dell'intervento del/lla Consigliere/a o che sporga denuncia di molestie, molestie sessuali, discriminazioni, mobbing e stalking fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
Il/la Consigliere/a è il/la referente al quale ogni dipendente potrà rivolgersi, ove sia oggetto di molestie, molestie sessuali, discriminazioni, mobbing e stalking o azioni comunque lesive della dignità e libertà personale nell'ambiente di lavoro, per ottenere consulenza e assistenza al fine di risolvere la situazione di disagio.

 

CHE COSA PUÒ FARE?
Il/la Consigliere/a assume il compito di intervenire al fine di contribuire alla soluzione o al superamento del problema postogli/le nel rispetto dei diritti sia della parte lesa che della parte che lede, secondo i principi di ragionevole celerità e riservatezza che il caso comporta.
A tal fine il/la Consigliere/a si avvale delle procedure sia formali che informali previste nel presente codice.
Il/la Consigliere/a per lo svolgimento della propria funzione:
agisce in piena autonomia, durante l'orario di servizio, con discrezione e riservatezza per i soggetti coinvolti;
ha a disposizione mezzi e risorse necessarie;
ha libero accesso alla documentazione amministrativa e alle informazioni inerenti il caso da trattare;
si avvale degli uffici del personale, del CUG e dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
ha una funzione preventiva nei confronti del disagio nell'ambiente di lavoro della Amministrazione, rilevando problemi e criticità;
ha il compito di monitorare le eventuali situazioni a rischio di cui sia venuto/a a conoscenza anche indirettamente e di proporre alla Amministrazione idonee azioni di contrasto e soluzioni organizzative;
relaziona annualmente al vertice Amministrativo di appartenenza, al/alla Presidente del CUG e alle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi regionali, sulla propria attività, suggerendo le opportune azioni, specifiche o generali, volte a promuovere ambienti di lavoro favorevoli alle relazioni interpersonali fondate sui principi di eguaglianza, di reciproca correttezza e rispetto.
La Amministrazione garantisce il sostegno al/alla Consigliere/a nello svolgimento del suo incarico e lo/la tutela contro eventuali ritorsioni.
Rete Consiglieri di Fiducia
Per la Amministrazione regionale è costituita la rete regionale dei Consiglieri dipartimentali coordinata dal CUG per la condivisione di procedure, formazioni e buone prassi.
Procedure da adottare
1. Procedura informale:
La persona che subisce o/e esposta a comportamenti vessatori può rivolgersi al/alla Consigliere/a di Fiducia per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione alla condotta molesta.
L'intervento del/della Consigliere/a deve essere avviato entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto e concludersi entro 60 giorni.
Il/la Consigliere/a di Fiducia, al fine di ottenere l'interruzione della molestia, molestia sessuale, discriminazione, mobbing e stalking dispone di ampia facoltà di azione ed in particolare:
a) preso in carico il caso, informa la persona interessata sulla modalità più idonea per affrontarlo;
b) sente l'autore/trice della molestia, molestia sessuale, discriminazione, mobbing e stalking facendogli/le presente che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro;
c) acquisisce eventuali testimonianze ed altri elementi di valutazione;
d) qualora lo ritenesse necessario per tutelare la vittima, il/la Consigliere/ra di Fiducia può proporre al dirigente competente il trasferimento di una delle persone coinvolte;
e) il/la Consigliere/ra di Fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averne prima discusso con la parte lesa e senza averne ricevuto l'espresso consenso.
In ogni momento la parte lesa può interrompere la procedura.
2. Procedura formale:
Ove la persona, oggetto di molestie, molestie sessuali, discriminazioni, mobbing e stalking non ritenga di far ricorso alla procedura informale, ovvero qualora i tentativi di risoluzione del problema sul piano informale siano risultati inefficaci, in quanto sono stati respinti o i risultati sono stati insoddisfacenti, potrà presentare formale denuncia, anche con l'assistenza del/della Consigliere/a di Fiducia, al/alla dirigente o responsabile dell'ufficio dove presta servizio per la segnalazione preliminare all'avvio dell'azione disciplinare, ovvero nel caso in cui sia quest'ultima la persona presunta autrice della vessazione, la denuncia va presentata al vertice amministrativo del Dipartimento regionale di appartenenza o Ente di appartenenza.
Qualora la molestia, molestia sessuale, discriminazione, mobbing e stalking subiti siano messi in atto dalla dirigenza generale del Dipartimento di appartenenza la denuncia dovrà essere inoltrata al Segretario/a Generale.
È fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale.
La dirigenza che riceve per competenza la denuncia, avvalendosi della collaborazione del/della Consigliere/a di Fiducia, promuove gli accertamenti preliminari e, qualora emergano elementi sufficienti, avvia il procedimento disciplinare secondo le modalità e nel rispetto dei termini e delle procedure previste dalle norme contrattuali. I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nei fatti denunciati non possono essere incaricati degli accertamenti preliminari.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
La persona che denuncia ha diritto, nel corso del procedimento disciplinare promosso, all'assistenza del/della Consigliere/a di Fiducia o della rappresentanza di una organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La persona autrice di molestie, molestie sessuali, discriminazioni, mobbing e stalking ha diritto ad essere assistita secondo quanto prevedono le norme contrattuali in materia di procedimento disciplinare. In ogni caso, l'organizzazione sindacale non può assistere entrambe le parti.
Nel rispetto dei principi del D.Lgs. 198/2006, qualora nel corso del procedimento disciplinare, si ritengano fondati i fatti:
la Amministrazione adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita il/la Consigliere/a di Fiducia, le misure organizzative ritenute utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie ed al ripristino di un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, nel rispetto dei principi fondamentali della inviolabilità, eguaglianza, libertà e dignità della persona;
la persona che denuncia avrà la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferita altrove in una sede che non comporti disagio.
Sempre nel rispetto dei principi che informano il D.Lgs. 198/2006, la Amministrazione nel corso del procedimento potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in sedi che non creino disagio, al fine di stabilire un clima sereno in attesa della conclusione del procedimento disciplinare.
In tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali.
Requisiti delle procedure
Le procedure devono essere svolte con autonomia ed imparzialità, nonché con sensibilità ed il dovuto rispetto per i diritti sia della parte lesa che di chi si presume abbia molestato e/o discriminato.
Pertanto, si dovrà evitare, se non è necessaria, l'esposizione ripetuta dei fatti da parte della vittima delle molestie.
Degli adempimenti procedurali formali la Amministrazione dovrà redigere un completo resoconto.
Attività di informazione
Il/la Consigliere/a di Fiducia di ciascuna struttura predispone del materiale informativo nelle materie del Codice alla Amministrazione che ne dà massima diffusione a tutto il personale.

 

PRIVACY
Il Consigliere di Fiducia garantisce che qualsiasi testimonianza sarà trattata in modo confidenziale e che qualsiasi ulteriore passo sarà intrapreso solo con il consenso dell'interessato.

1. Chi denuncia casi di molestie, molestie sessuali, discriminazioni, mobbing e stalking ha diritto alla riservatezza e a non essere oggetto di ritorsioni dirette o indirette.
2. Tutte le persone informate dei fatti e interessate alla soluzione dei casi di cui al presente Codice, sono tenute alla riservatezza sui nomi, i fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso.
3. La persona che ha subito atti o comportamenti lesivi della dignità ha diritto a richiedere l'omissione del proprio nome in ogni documento amministrativo pertinente al caso.

 

CODICE DI CONDOTTA



IN PRIMO PIANO



"In riferimento ai provvedimenti nazionali e regionali emanati in materia di contrasto e contenimento del virus Codiv-19, l'attività del Consigliere di Fiducia in presenza è momentaneamente sospesa. Sarà possibile contattare il Consigliere di Fiducia tramite e-mail per qualsiasi necessità di urgenza o per informazioni".



OPUSCOLO INFORMATIVO



NOMINA

Atti