Venerdì, 29 marzo 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Strutture regionali | Assessorato regionale della salute | Aree Tematiche | Accreditamento_new | DA1132

Trasferimento della titolarità del provvedimento di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie

La titolarità dei provvedimenti di accreditamento istituzionale non è trasmissibile automaticamente e non può costituire oggetto di negozi giuridici privatistici. Pertanto, è necessario che la Regione rilasci un provvedimento di voltura dell'accreditamento istituzionale ogni qualvolta in una struttura sanitaria si verifichi uno dei seguenti casi:

  • - Trasferimento della titolarità o del godimento dell'intera azienda;
  • - Fusione/scissione societaria;
  • - Trasformazione da ditta individuale in società e viceversa;
  • - Trasformazione del tipo di società (come, a titolo esemplificativo, la trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice).

Per ottenere il provvedimento di voltura dell'accreditamento è necessario presentare una apposita istanza secondo sue distinte procedure.
L'istanza può essere presentata prima del trasferimento del titolo di proprietà o di godimento dell'intera azienda accreditata al fine di acquisire il preventivo nulla osta dell'Amministrazione regionale al trasferimento della titolarità dell'accreditamento. In tal caso deve essere presentata una istanza congiunta da parte di cedenti e cessionari e, successivamente al perfezionamento del negozio giuridico, il rappresentante legale del soggetto subentrante presenterà istanza di voltura dell'accreditamento.
Alternativamente, si può procedere al trasferimento del titolo di proprietà o di godimento dell'intera azienda accreditata e avanzare successivamente istanza di voltura dell'accreditamento che dovrà essere presentata dal rappresentante legale del soggetto subentrante.

Le modalità di presentazione delle istanze, secondo le due distinte procedure, sono illustrate nelle pagine accessibili dai link successivi:

  1. istanza per l'acquisizione del parere preventivo per il trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie;
  2. istanza di voltura dell'accreditamento istituzionale dopo la stipula del negozio giuridico di trasferimento della proprietà o del godimento dell'intera azienda accreditata, senza acquisizione del parere preventivo di cui al precedente punto 1.

Si noti che una ditta individuale può trasformarsi in società (D.A. 4 agosto 1998, n. 26238) ma non può trasformarsi in altra ditta individuale o essere ceduta come tale.
La normativa relativa al trasferimento di titolarità dell'accreditamento non si applica nei seguenti casi

  • - costituzione di una aggregazione di laboratori di analisi; 
  • - subentro di un punto di accesso in una aggregazione di laboratori di analisi; 
  • - transito di un punto di accesso da un'aggregazione di laboratori di analisi ad un'altra;
  • - trasferimento della sede operativa di una struttura sanitaria accreditata.

_____________________________

 

Nel caso in cui, in assenza di mutamenti nella titolarità o nel godimento dell'azienda, in una struttura sanitaria si verifichi uno dei seguenti casi:

  • a) in una società si verificano meri mutamenti proporzionali delle quote di capitale, compreso l'ingresso di un socio di capitale;
  • b) viene variato soltanto il rappresentante legale;
  • c) in una società in accomandita semplice restano immutati i soggetti anche se si invertono le posizioni dell'accomandante in accomandatario e viceversa;
  • d) variazione della sede legale di una struttura sanitaria accreditata;

è necessario inoltrare una comunicazione al Servizio 8 "Programmazione Territoriale" del Dipartimento Pianificazione Strategica che, a completamento dell'istruttoria, adotterà, in caso di esito positivo, il provvedimento di competenza ed apporterà le necessarie variazioni all'elenco dei soggetti accreditati dandone comunicazione agli interessati.
Le modalità di presentazione della comunicazione sono illustrate nella pagina accessibile dal link successivo.

OPERAZIONI SOCIETARIE CHE NON COMPORTANO IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DELL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE