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Istanza di autorizzazione all'uso o alla sostituzione di apparecchiature a RMN con altra apparecchiatura avente lo stesso valore di campo statico di induzione magnetica

In caso di:

  • - Avvenuta installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica del gruppo A, di cui al DM Sanità 2 agosto 1991, per uso diagnostico, total body, fissa o mobile, con valore di campo statico di induzione magnetica inferiore a 2 Tesla conforme al provvedimento di autorizzazione alla installazione o al trasferimento adottato dal Servizio 1;
  • - sostituzione di apparecchiatura a risonanza magnetica del gruppo A, di cui al DM Sanità 2 agosto 1991, per uso diagnostico, total body, fissa o mobile, già autorizzata con altra apparecchiatura avente valore di campo statico di induzione magnetica uguale e, comunque, inferiore a 2 Tesla;

il Responsabile legale della struttura interessata deve inviare al Dipartimento Osservatorio Epidemiologico - Servizio 1 Accreditamento Istituzionale la seguente documentazione:

  1. Istanza a firma del legale rappresentate della struttura finalizzata ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica citando il provvedimento di autorizzazione all'installazione; l'istanza deve essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'allegato n. 3 al D.M. 2 agosto 1991, come modificato dal D.M. 3 agosto 1993;
  2. Copia del verbale di collaudo dell'apparecchiatura con l'indicazione dei dati del collaudo della ditta costruttrice;
  3. Comunicazione che il responsabile della gestione medica è lo stesso indicato nella precedente istanza di autorizzazione alla installazione ovvero, in caso contrario:
    • a. Designazione del nuovo responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura;
    • b. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del nuovo responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura designato;
    • c. Curriculum vitae del nuovo responsabile della gestione medica da cui si evinca l'acquisizione della specializzazione in radiologia e di esperienza specifica nelle metodologie RM ad uso diagnostico;
  4. Comunicazione che l'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto è lo stesso indicato nella precedente istanza di autorizzazione alla installazione ovvero, in caso contrario:
    • a. Designazione del nuovo esperto responsabile della sicurezza dell'impianto;
    • b. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del nuovo esperto responsabile della sicurezza dell'impianto designato;
    • c. Curriculum vitae del nuovo esperto responsabile della sicurezza dell'impianto designato, da cui si evinca la presenza di esperienza specifica nelle gestione della sicurezza di impianti a RMN;
  5. Dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, relativa alla insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale del Servizio 1 "Accreditamento Istituzionale" del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
  6. Copia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari dell'istanza e delle dichiarazioni (solo in caso di struttura privata).

A completamento dell'istruttoria, previa verifica della conformità dell'impianto RMN installato con quanto previsto dal D.A. 13.04.1999, il Servizio 1 adotterà il provvedimento di autorizzazione all'uso.


Tempi di conclusione dei procedimenti
Autorizzazione per l'uso di apparecchiature RMN: 60 giorni

I tempi di conclusione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento sono fissati dal DPRS 23 gennaio 2012, pubblicato nella GURS Parte I, n. 7 del 17 febbraio 2012.

Normativa di riferimento
Decreto del Ministro della Sanità 2 agosto 1991;
Decreto del Ministro della Sanità 3 agosto 1993.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542;
Decreto dell'Assessore alla Sanità del 13 aprile 1999;
Circolare dell'Assessore alla Sanità 31 marzo 2008, n. 1234.
 



 

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