Le associazioni dei donatori volontari di sangue, ai sensi dell'art.2 della L.R. 41/76, possono beneficiare dei contributi atti a garantire l'impianto e il funzionamento delle unità di raccolta associative e l'incremento della raccolta del sangue intero anche ai fini della produzione di emoderivati ottenuti dal plasma.
Per gli effetti di quanto statuito all'art.3 della medesima legge, vengono altresì previste specifiche sovvenzioni per l'attività di propaganda, da prestarsi in accordo con i centri Trasfusionali di riferimento.