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Apprendistato

L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Disciplinato dal:
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)



Accordo 2017 e Compendio

 

Accordo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 - Capo V del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

Adobe Portable Document Format Accordo 3 agosto 2017 (Dimensione documento: 689946 bytes)

"Il contratto di Apprendistato Professionalizzante in Sicilia dopo la Riforma del Jobs Act, art. 44 - Capo V del D. Lgs. 81/2015"

Adobe Portable Document Format 17-OTT-2017 - Compendio operativo apprendistato professionalizzante (Dimensione documento: 701771 bytes)

 

Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
 

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 

b) apprendistato professionalizzante;
 

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.



 

Disciplina generale

1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
8. Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.



 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)

Adobe Portable Document Format DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (Dimensione documento: 641275 bytes)

 

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (15A09396) (GU Serie Generale n.296 del 21-12-2015)

Adobe Portable Document Format DECRETO INTERMINISTERIALE 12 ottobre 2015 (Dimensione documento: 373344 bytes)

 

apprendistatoregionesicilia.it

 

Avvisi

Approvazione Avviso Pubblico Apprendistato Professionalizzante per l'ampliamento del Catalogo e l'assegnazione dei voucher formativi

Adobe Portable Document Format Decreto Dirigente Generale n 1331 del 02/04/2015 (Dimensione documento: 1243622 bytes)

Approvazione Avviso Pubblico con cui si rendono note rispettivamente le modalità per l'ampliamento del Catalogo dell'Offerta Formativa nell'Apprendistato Professionalizzante e le modalità per la presentazione delle richieste dei Voucher per il finanziamento della formazione

ZIP Compressed Format 14-DIC-2018 - Servizio VIII - D.D.G. n. 10924 del 11/12/2018 (Dimensione documento: 3125018 bytes)

DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI DELLE ISTANZE PERVENUTE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CIN DDG 10924 DEL 11/12/2018 PER CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ZIP Compressed Format 02-AGO-2019 - Dirigente Generae - D.D.G. n. 2509 del 02/08/2019 (Dimensione documento: 1645462 bytes)

 

AVVIO RICHIESTA VOUCHER - AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E MODALITA' DI RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO - DDG N. 10924 DEL 11.12.2018 - APPROVAZIONE CON DDG N. 2509 DEL 02.08.2019 DEL CATALOGO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Adobe Portable Document Format 23-SET-2019 - Dirigente Generale - Comunicato prot. n. 49623 del 23/09/2019 (Dimensione documento: 670611 bytes)

DECRETO DI APPROVAZIONE ELENCHI VOUCHER AMMESSI E NON AMMESSI - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ZIP Compressed Format 16-DIC-2020 - Servizio VI - Decreto n. 51091 del 01/12/2020 (Dimensione documento: 1041927 bytes)

 

DECRETO DI APPROVAZIONE ELENCHI VOUCHER AMMESSI E NON AMMESSI - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ZIP Compressed Format Servizio VI - Decreto n. 52258 del 29/12/2020 (Dimensione documento: 878056 bytes)

 

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO D.D.G. N. 10924 DEL 11/12/2018 - CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.

Adobe Portable Document Format Dirigente Generale - Nota prot. n. 7623 del 16/02/2021 (Dimensione documento: 1273119 bytes)

 

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO D.D.G. N. 10924 DEL 11/12/2018 - CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA CIAPI

Adobe Portable Document Format Dirigente Generale - Nota prot. n. 25223 del 22/06/2021 (Dimensione documento: 623118 bytes)