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Quadro storico e normativo del Centro Vivaistico Regionale (C.V.R.)

La Regione Siciliana negli anni '70 ha evidenziato la necessità di riordinare la materia del settore vivaistico forestale pubblico. Un prima fase di riordino, infatti, è stata determinata dalla legge regionale n. 88/1975 che, tra l'altro, destinava un congruo finanziamento per "[...] adeguamento della capacità produttiva dei vivai forestali". Nel dicembre 1976, con le "Linee programmatiche di un piano di massima [...] per la conservazione e la tutela degli equilibri ambientali in materia di boschi, difesa del suolo e conservazione della natura" (art. 1, legge n. 36/1974), si dava atto delle risultanze di un'apposita indagine volta ad accertare le consistenze vivaistiche forestali dell'Isola per prospettare ipotesi di riordino. Risultavano all'epoca attivi in Sicilia ben 36 vivai, con una superficie coltivata di 37 ettari a fronte di una superficie totale di circa 73 ettari.
Appariva evidente la frammentazione delle unità produttive, generata dalle convinzioni secondo le quali la prossimità del vivaio (a volte addirittura "volante" per essere ancora più vicino), alle zone di destinazione, era ritenuta condizione molto favorevole all'attecchimento delle piantine messe a dimora, per continuità vegetativa e per contiguità ambientale. Si annotava allora: "I progressi recenti nei mezzi tecnici applicabili alla vivaistica che, per esplicare economicamente la loro azione comportano dimensioni aziendali congrue, ed i trasporti sempre più facili ed economici, hanno innescato nel sistema un impulso di concentrazione che, entro certi limiti, deve essere assecondato, allo scopo di fare attingere ai vivai livelli di organizzazione e di efficienza funzionale, conferenti per le più razionali prospettive sia sul piano tecnico che su quello economico".
Successivamente fu disposto la riduzione del numero dei viavai da 36 a 10, tenendo conto di una distribuzione territoriale sufficientemente sparsa, ma non troppo, con un occhio alla collocazione fitoclimatica ed all'ampiezza delle unità prescelte congrua per recepire le tecnologie all'epoca maturate.
Le ulteriori evoluzioni nelle tipologie delle produzioni vivaistiche forestali e le lievitazioni culturali più attente alla qualità delle piantine ed alla valorizzazione più diffusa di tecniche produttive e di sperimentazione, hanno indotto ulteriore stimolo al riordino delle attività produttive. In aderenza a tali sollecitazioni, con l'art. 25 della legge regionale n. 11/1989 è stato disposto l'istituzione del "Centro Vivaistico Regionale", la cui norma così recitava: "Allo scopo di far fronte ai previsti fabbisogni di materiale vivaistico, l'Azienda provvede al potenziamento e all'ammodernamento degli impianti vivaistici condotti in amministrazione diretta, mediante l'introduzione di innovazioni organizzative, informatiche, tecnologie e biotecnologiche, al fine di incrementare e diversificare adeguatamente le produzioni vivaistiche, correlandole alle esigenze di tutela e rispetto dell' ambiente, e di migliorare radicalmente la gestione economica degli impianti medesimi"; al comma 2: "I vivai sono finalizzati prevalentemente alla propagazione di essenze autoctone rappresentative delle formazioni vegetazionali presenti in Sicilia".
Il Centro Vivaistico è stato definito "Centro di intelligenza" in posizione di preminenza organizzative ed esecutiva, con il compito di: promuovere la conoscenza ed attuare metodologie scientifiche, tecnologiche ed organizzative in chiave di ricerca applicata, quindi con l'onere delle verifiche, per la specifica attività sementiero-vivaistica ed inoltre con la proiezione verso le conseguenti e concomitanti attività del settore forestale tutto, secondo la sua odierna ampia articolazione".
Successivamente è stata emanata la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che ha modificato ed integrato la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. In particolare, l'art. 16 "Centro vivaistico regionale" della suddetta norma ha sostituito l'art. 15 della L. R. 16/1996 nel modo seguente:
"Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali la cui attività vivaistica è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica".
Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, in virtù dell'art. 34 della legge regionale 9/2013, ha acquisito compiti e funzioni dell'ex Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, e pertanto è il soggetto preposto alla gestione del Centro Vivaistico Regionale. In virtù di tale norma e del successivo D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, che ha disposto il nuovo assetto dei Dipartimenti regionali, l'Area 3 - Programmazione, Innovazione e Supporto allo Sviluppo, del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, è la struttura centrale che coordina la programmazione e l'attuazione degli interventi del C.V.R.