Secondo il Consiglio di Stato (IV Sez. sentenza n. 2986 del 16/06/2015) il Comune può dettare, per le aree agricole e con riferimento allo spandimento dei fanghi di depurazione, una disciplina del territorio non limitata al solo aspetto della trasformazione fisica, e può individuare zone in cui è consentita l'attività di spandimento dei fanghi e dove invece è vietata. In questo caso il Comune non invade la sfera di competenza della regione ai sensi del D. Lgs 99/1992, che non esclude che l'attività di spandimento, se interessa anche ulteriori profili di interesse pubblico, possa essere regolata da altri soggetti competenti in materia.