Patrimonio immobiliare
Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
A V V I S O
Gli immobili del Dipartimento dell'Ambiente sono gestiti dal Dipartimento delle Finanze e del Credito, pertanto le informazioni identificative degli stessi sono reperibili nella sezione "Patrimonio immobiliare" del Dip. Reg. delle Finanze e del Credito