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PATRIMONIO IMMOBILIARE

 Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

A V V I S O

Gli immobili del Dipartimento dell' Urbanistica  sono gestiti dal Dipartimento delle Finanze e del Credito, pertanto le informazioni identificative degli stessi sono reperibili nella sezione "Patrimonio immobiliare" del Dip. Reg. delle Finanze e del Credito



 (data di pubblicazione: 12.08.2019 - Ultimo aggiornamento: 31/10/2019