opposizione dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata dall'art. 6 del Decr. Lgs. 150/2011. In ogni caso l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell'ordinanza ingiunzione.
Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione del provvedimento ingiuntivo. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza. In caso contrario la somma determinata nell'ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta esigibile (dopo trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento.
L'opposizione si propone in carta libera.