Sabato, 05 ottobre 2024
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Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione

Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, l'autorità competente:
- se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, l'entità della somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, applicando il 50% del massimo edittale per la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa;
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione, che viene esclusivamente comunicata all'organo accertatore.
Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, tramite bollettino di conto corrente postale. Di seguito l'elenco dei ccp da utilizzare in relazione alla provincia:

  • C/C 229922 AGRIGENTO
  • C/C 217935 CALTANISSETTA
  • C/C 12202958 CATANIA
  • C/C 11191947 ENNA
  • C/C 11669983 MESSINA
  • C/C 302901 PALERMO
  • C/C 10694974 RAGUSA
  • C/C 11429966 SIRACUSA
  • C/C 221911 TRAPANI

intestato al Banco di Sicilia - Cassa Regionale della Regione Siciliana - ambito di (specificare la provincia) - indicando oltre le generalità del versante la seguente causale :"Dipartimento Regionale Attività Produttive, ordinanza-ingiunzione n._____ - Capitolo di entrata 1993 bilancio Regione.
Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata con i rimedi di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero a mezzo dell'agente della riscossione (Riscossione Sicilia spa o Equitalia spa)
In caso di ritardo nel pagamento, in base al disposto dell'art. 27 ultimo comma della l. 689/1981, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.
In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione ingiunta con la ordinanza ingiunzione. In atto è esclusa la possibilità di avvalersi di delega bancaria.