Riscossione coattiva
Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l'affidamento. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell'art. 27 - ultimo comma della l. 689/1981 (dopo trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza).