La legge Regionale 5/2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa, all'art.2 detta disposizioni che impongono all'Amministrazione di emanare regolamenti che fissino termini certi di conclusione di procedimenti, la cui inosservanza diviene elemento di valutazione dei dirigenti ed obbliga l'amministrazione a risarcire il danno ingiusto cagionato al cittadino, ad informare gli utenti sui tempi e i responsabili dei procedimenti ed a progettare soluzioni innovative orientate alla semplificazione dell'iter procedimentale nonché alla riduzione dei tempi dei procedimenti.
In tal senso la regione Siciliana, già agli inizi degli anni '90, ha recepito, con la legge 10/91, la riforma statale (l. 241/90) che per la prima volta recava una disciplina del procedimento amministrativo ed introduceva i primi istituti di semplificazione.
Con successive leggi regionali, qui di seguito enunciate, si sono registrati, in materia di semplificazione, alcuni interventi normativi, per lo più isolati come:
- legge 10/2000 che introduce i nuovi principi in materia di organizzazione della P.A.;
- legge 6/2001 che dà l'avvio alla realizzazione del sistema integrato di servizi per la digitalizzazione dell'Amministrazione;
- legge 8/2000 che introduce interventi di delegifwerazione in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- legge 11/2010 detta legge di stabilità che con l'articolo 25 recepisce lo strumento di semplificazione del taglia- oneri amministrativi.
Solo con la legge regionale n. 5 del 2011 è stato posto in essere il primo intervento di riforma sul tema della semplificazione procedimentale e normativa.
Tale documento costituisce, quindi, un primo tentativo di illustrare, in maniera metodica, il processo di riordino e di semplificazione evidenziano, qui di seguito, alcune direttive afferenti:
- l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di semplificazione e i rispettivi compiti;
- la ricognizione dei vari ambiti di interventi già avviati, da avviare o, da portare a compimento;
- l'indicazione di criteri e metodologie di lavoro e dei relativi tempi di esecuzione;
- l'individuazione delle principali misure di supporto alle azioni di semplificazione.
Nel quadro dei suddetti interventi di semplificazione si pone l'attività compiuta dal Dipartimento in osservanza del disposto di cui all'art. 2 della Legge regionale 5/2011 che, introduce i termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, individuati attraverso appositi atti regolamentari.
Ai fini dell'attuazione del citato art. 2 il Dipartimento ha effettuato una complessa attività di monitoraggio e mappatura dei propri procedimenti amministrativi, coniugando il principio costituzionale di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa, con le aspettative del cittadino ad un procedimento più spedito e certo nei tempi di definizione.
Tale attività, esaurita l'attività di ricognizione, si è esplicata nella:
- Individuazione di quei procedimenti amministrativi per i quali il termine di conclusione ex lege di trenta giorni risultava inefficiente e predisposizione per essi di apposita disciplina regolamentare;
- Elaborazione di due tabelle , A e B, allegate al regolamento, ove sono stati inseriti rispettivamente i procedimenti con termine di conclusione compreso tra i 31 e i 60 giorni e quelli con termine di conclusione compreso tra i 61 e 150 giorni.
Siffatta attività, mai realizzata in passato in maniera così organica, ha consentito al Dipartimento di effettuare un primo e significativo intervento di semplificazione amministrativa, disponendo, non solo di un quadro completo di tutti i procedimenti amministrativi di competenza ma anche di tutta una serie di informazioni, riportate nelle tabelle A e B, allegate al regolamento, quali:
- Il servizio responsabile;
- la fonte normativa di riferimento;
- la natura giuridica dell'iniziativa se di ufficio o di parte;
- il tipo di provvedimento finale che conclude la procedura.
Lo schema di regolamento, a cui sono allegate le suddette tabelle ,si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, con il successivo articolo 2 viene chiarita la decorrenza del termine iniziale dei procedimenti d'ufficio e con l'articolo 3 la decorrenza dei termini iniziali per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Il consecutivo articolo 4 specifica i termini finali dei procedimenti, distinguendo quelli che si concludono con l'emissione di atti recettivi dagli altri.
L'articolo 5 detta le norme finali in cui trovano spazio le previste forme di pubblicità aggiuntiva anche attraverso l'uso del sito istituzionale dell'Assessorato.
Attraverso l'individuazione dei predetti dati il Dipartimento ha inteso così garantire al cittadino-utente, oltre alla trasparenza procedurale anche la possibilità di verificare la congruenza delle risposte fornite dal Dipartimento in termini di efficacia, efficienza e correttezza.
Tenuto conto della portata innovativa delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2bis e 2 ter, corre l'obbligo di evidenziare che l'attività di ricognizione e mappatura sarà oggetto di revisione ed aggiornamento con cadenza biennale come l'attività di aggiornamento dei procedimenti inclusi nel regolamento adottato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 5/2011.