Venerdì, 29 marzo 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Strutture regionali | Presidenza della Regione | Ufficio Garante diritti dei detenuti | Info e documenti | Amministrazione trasparente | Accesso civico

Accesso civico e Registro degli accessi

Accesso Civico

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, non ponendo alcun limite alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Tale tipologia di accesso riguarda non solo i dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche quelli per cui non è prevista alcuna specifica pubblicità.

Le esclusioni e i limiti posti all'esercizio del diritto sono previsti all'art. 5-bis del citato d.lgs. 33/2013. Altre disposizioni normative, inoltre, come indicato al comma 3 del medesimo decreto, prevedono specifici limiti o ipotesi di esclusione.

Modalità per l'esercizio del diritto

L'accesso civico generalizzato si attiva con la presentazione di apposita istanza, senza necessità di formulare alcuna motivazione.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione dei dati, informazioni e documenti per i quali si chiede l'accesso, ovvero deve essere formulata in modo da consentirne all'Amministrazione l'agevole identificazione.

Sono inammissibili eventuali richieste di accesso formulate in modo vago o che risultino manifestamente irragionevoli.

L'istanza per l'esercizio del diritto può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

N.B Si riproduce la disposizione relativa alle modalità sopra richiamate,

D.Lg.vo 82/2005 - Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o consegnata brevi manu.
In ogni caso, laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa va comunque sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Per gli atti e le informazioni relative agli ambiti di competenza di questo Ufficio, l'istanza può essere inoltrata  ai recapiti indicati nella sezione "Contatti".

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito purché tale modalità risulti agevole per l'Amministrazione. Il rilascio su supporti materiali è soggetto al rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per la relativa riproduzione.

Procedimento

L'Amministrazione, acquisita l'istanza, valuta in primo luogo la presenza di tutti i requisiti essenziali, ed accerta se la medesima possa incidere su interessi di altri soggetti, legati alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure ad interessi economici e commerciali.

Nell'ipotesi di individuazione di controinteressati, l'Amministrazione è obbligata a comunicare agli stessi la richiesta, mediante invio di copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che consentono tale forma di comunicazione). Il controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso, entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della suddetta comunicazione. Decorso tale termine l'Amministrazione, previo accertamento della ricezione della copia di cui sopra, provvede ad esitare la richiesta di accesso.

Il procedimento si conclude, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dall'acquisizione della richiesta. La decisione deve essere comunicata sia all'istante sia agli eventuali controinteressati.

Laddove l'Amministrazione decida di accogliere la richiesta di accesso, in assenza di opposizione di controinteressati, la stessa provvede a trasmettere tempestivamente i dati o documenti al richiedente.

In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione di controinteressati, l'Amministrazione è tenuta, salvi i casi di comprovata indifferibilità, a darne comunicazione a questi ultimi. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati, ciò anche al fine di consentire a questi ultimi di presentare eventuale richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza .

Il rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013.

Rimedi nel caso di rifiuto, differimento o limitazioni dell'accesso

In caso di diniego, totale o parziale, all'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede ad acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale deve pronunciarsi entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino all'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)


Contatti

PEC: ufficio.garante@certmail.regione.sicilia.it

email: garantedetenuti@regione.sicilia.it

Indirizzo: Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale - Viale Regione Siciliana, 2246 - 90135 Palermo.

Fax: 091-7072699

Telefoni: 091-7072693 091-707687 091-7072604 091-7072678

 



Accesso Civico - 1° semestre 2019

Nel periodo 01 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.
 



Accesso Civico - 2° semestre 2018

Nel periodo 01 luglio 2018 - 31 dicembre 2018 non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.
 



Accesso Civico - 1° semestre 2018

Nel periodo 01 gennaio 2018 - 30 giugno 2018 non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.
 



Accesso Civico - 2° semestre 2017

Nel periodo 01 luglio 2017 - 31 dicembre 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.
 



 

Accesso Civico - 1° semestre 2017

Nel periodo 01 gennaio 2017 - 30  giugno 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.



 

Registro degli accessi

_______________________________________________________________________________

(data di pubblicazione 12/06/2018 - ultima modifica 31/10/2019)