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Accesso civico

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria, ai sensi del sopra citato decreto legislativo sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella sezione " Amministrazione Trasparente".

Modalità per l'esercizio del diritto

L'accesso civico generalizzato si attiva con la presentazione di apposita istanza, senza necessità di formulare alcuna motivazione.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve redigersi in conformità al modulo appositamente predisposto e pubblicato in calce, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, và trasmessa con email o a mezzo posta cartacea al seguente recapito:

Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio di Bruxelles

Rue Belliard, 12 - 1040 Bruxelles (Belgio)

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

PEC: ufficio.bruxelles@certmail.regione.sicilia.it

Descrizione del procedimento

Il delegato all'accesso civico, che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, verifica prioritariamente se per gli stessi atti richiesti sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.
Nel caso in cui sia previsto l'obbligo di pubblicazione ed il dato risulti già pubblicato, il delegato ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertesuale , così come previsto dalla vigente normativa in materia.
In caso di omessa pubblicazione, il delegato all'accesso civico trasmette la richiesta, secondo competenza per materia, ai referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e contestualmente ne informa il richiedente.
Il referente trasmette i documenti o informazioni oggetto della richiesta al responsabile del procedimento di pubblicazione di ciascun Dipartimento o Ufficio che provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della regione Siciliana nella sezione "Amministrazione Trasparente" e comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale, ai sensi dell'art.5 comm3 del decreto legislativo n.33/2013.
Il referente comunica, altresì, l'avvenuta pubblicazione al delegato all'accesso civico.
Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro il termine di trenta giorni.

Potere sostitutivo

in caso di ritardo nella conclusione del provvedimento amministrativo dell'accesso civico o di mancata risposta, il richiedente, ai sensi dell'art.5 comma4 D.Lgs.33/2013 può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, nella persona del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza  il quale, avedo verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro gg15, provvede alla pubblicazione informandone il richiedente.
Il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo mediante presentazione di apposita istanza, da redigersi in conformità al modulo predisposto e pubblicato in calce, da inoltrare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il richiedente può, inoltre, proporre ricorso al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art.116, comma 1 del d.lgs.n.104/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

 



data di pubblicazione 17/10/2017 - data di aggiornamento 17/04/2020