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DECRETO PRESIDENTE REGIONE 25 maggio 2001 N.30

DECRETO PRESIDENZIALE 25 maggio 2001- N.30.
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi per convegni, congressi ed altre iniziative meritevoli di sostegno.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


Visto l'art. 13 dello Statuto;
Visto l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art. 13, 1° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui debbano attenersi all'erogazione;
Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:


Art. 1
Definizioni


1. La Presidenza della Regione, nell'ambito della sua attività di comunicazione pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi della Regione e della comunità siciliana, può concedere ausili finanziari a enti pubblici, comitati, associazioni, strutture universitarie, soggetti privati, di seguito denominati "organizzatori". Gli ausili finanziari di cui al precedente periodo devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento di convegni, congressi, mostre, incontri, manifestazioni, civili, sportive, culturali, che di seguito saranno indicati con l'espressione onnicomprensiva "iniziative meritevoli di sostegno", o semplicemente "iniziative". Le attività amministrative preordinate alla valutazione delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, alla decisione di merito ed al compimento degli atti conseguenziali, ai fini del presente decreto, sono denominate "attività di promozione e di sostegno".
2.  Gli ausili finanziari alle iniziative meritevoli di sostegno sono di due tipi:
a)  contributi generali sulle spese complessive dell'iniziativa (di seguito denominati "contributi generali");
b)  contributi relativi a richieste specifiche (di seguito denominati "contributi specifici").
I contributi del tipo a) sono diretti a coprire una percentuale del costo complessivo sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa.
I contributi del tipo b) sono diretti a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento di specifiche attività che si inseriscono nel quadro generale dell'iniziativa. Per ciascuna iniziativa non è consentito cumulare contributi delle due tipologie.
3.  Dalle attività di promozione e di sostegno di cui ai precedenti commi vanno tenute distinte le "attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche". Queste ultime sono avviate direttamente dalla Presidenza della Regione, senza istanza di parte, per assicurare il miglior svolgimento delle relazioni pubbliche con autorità nazionali e straniere, con altri soggetti pubblici, con organismi privati interessati alle attività politiche e amministrative regionali, con istituzioni europee, internazionali, nazionali, locali, con personalità del mondo della cultura, delle arti, dello spettacolo, dello sport, del sistema dell'informazione, per promuovere l'immagine della Regione e della comunità siciliana, nonché per realizzare l'adeguata partecipazione del Presidente della Regione o di altri soggetti da lui delegati a collegi, organismi, riunioni di lavoro, manifestazioni, convegni, o eventi similari. Le attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche non sono soggette all'osservanza del presente decreto.
4.  Sono considerate attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche, anche i convegni, i congressi, le mostre, gli incontri, le manifestazioni, le celebrazioni e tutti gli altri eventi organizzati e realizzati dalla Presidenza della Regione, o dagli Assessori regionali di concerto con la Presidenza della Regione. Tali attività sono a carico del bilancio regionale quanto a spese per locali, relatori, ospitalità integrale degli stessi e delle personalità intervenienti, convivi, colazioni, cene per i partecipanti, pubblicazioni degli atti e quant'altro sia ritenuto utile alla buona riuscita di questo genere di eventi.
5.  Il Presidente della Regione può disporre che, in relazione al valore scientifico e/o culturale di un convegno, di un congresso, di una mostra, nonché in relazione alle implicazioni che gli stessi eventi possono avere per l'immagine della Sicilia o per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali, pur essendo organizzati e curati da altri soggetti, detti eventi siano considerati anche attività di rappresentanza. In tal caso, il sostegno finanziario regionale può superare i limiti indicati dagli articoli del presente decreto.
6. I contributi di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese effettivamente effettuate e previa presentazione di documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.

Art. 2
Tipologia delle iniziative


1.  Le iniziative meritevoli di sostegno sono distinte in quattro classi:
a)  manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere internazionale o nazionale che si svolgono in Sicilia e che, per l'alto valore scientifico, politico, sociale o culturale, ovvero per la partecipazione di importanti autorità scientifiche, culturali o politiche, assumono particolare rilievo per la politica di comunicazione e di promozione culturale della Regione, ed i cui contenuti abbiano indiscusso rilievo almeno sul piano nazionale;
b)  manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere nazionale o regionale, che, per i contenuti o per gli argomenti trattati abbiano elevato interesse regionale, senza rientrare nell'ipotesi di cui alla lettera precedente, ovvero iniziative cui partecipano membri del Governo regionale;
c)  manifestazioni, convegni, mostre ed altre iniziative che abbiano rilevanza regionale;
d) manifestazioni, convegni, mostre e altre iniziative che assumano rilevanza e notorietà in ambito locale.

Art. 3
Contributi generali


1.  Ai fini della determinazione del contributo generale, si tiene conto delle spese delle iniziative ritenute ammissibili. Sono ammissibili le seguenti categorie di spese: materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali o per lo svolgimento dell'iniziativa, compensi ai relatori e/o ai soggetti di cui, in vario modo, si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e soggiorno di relatori, oratori, autorità personalità partecipanti a vario titolo all'iniziativa, traduzioni e relativi impianti, trasporto degli ospiti, cene, pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, omaggi, pubblicazione atti.
2.  In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi generali possono coprire: fino al 50% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera a), fino al 40% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera b), fino al 30% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera c), fino al 20% delle spese complessive ritenute ammissibili di cui alla lettera d).

Art. 4
Contributi specifici


1. I contributi specifici possono riguardare le seguenti categorie di attività:
a)  cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti;
b)  ospitalità per relatori, autorità, personalità, comprensiva di alloggio, vitto, trasporto con qualsiasi mezzo;
c)  pubblicazioni di atti di convegni, cataloghi di mostre;
d)  traduzioni, attribuzione di premi, targhe, coppe, distintivi, doni, e simili.
2.  In relazione a ciascuna iniziativa possono essere concessi contributi specifici per una o al massimo due delle categorie di attività di cui alle precedenti lettere.
3.  In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi specifici possono arrivare fino a un massimo di:
-  per le iniziative di cui alla lettera a), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 35 milioni;
-  per le iniziative di cui alla lettera b), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 20 milioni;
-  per le iniziative di cui alla lettera c), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 10 milioni;
-  per le iniziative di cui alla lettera d), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 5 milioni.

Art. 5
Procedure


1.  I contributi di qualsiasi tipo vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato organizzatore. L'istanza deve contenere un'indicazione circostanziata circa gli scopi ed il valore delle manifestazioni. L'istanza deve contenere l'indicazione del tipo di contributo richiesto. Nel caso di contributo generale all'istanza va allegato il programma generale dell'iniziativa ed il preventivo della spesa complessiva. Il contributo generale non potrà essere erogato nel caso in cui il bilancio consuntivo dell'iniziativa sia inferiore rispetto al preventivo in misura pari o superiore al 40%. Nel caso in cui il bilancio consuntivo risulti inferiore alle spese preventivate, il contributo viene proporzionalmente ridotto.
2.  L'istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purché l'iniziativa si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale alla Presidenza. In caso di ambiguità o carenze dell'istanza la Presidenza può chiedere chiarimenti e integrazioni agli organizzatori.
3.  Le istanze devono pervenire alla Presidenza della Regione entro un termine congruo, di regola non inferiore a quindici giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La Presidenza potrà, tuttavia, prendere in considerazione istanze pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le esigenze di ottimale svolgimento del lavoro.
4.  L'ufficio competente informa gli organizzatori, anche per le vie brevi, in ordine alla documentazione richiesta per l'erogazione del contributo.
5.  Le singole istanze sono valutate dalla Presidenza in rapporto ai contenuti dell'iniziativa, al rilievo che essa assume in connessione con le finalità della Regione e con l'indirizzo del Governo, nonché in rapporto alla congruenza economica della richiesta. A seguito di tale valutazione e degli indirizzi presidenziali, il contributo può essere concesso, anche con riduzione dell'importo rispetto a quanto indicato nell'istanza e rispetto a quanto stabilito dai limiti di spese di cui ai precedenti articoli, ovvero negato.
6.  La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo.

Art. 6
Disciplina finale o transitoria


1. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le indicazioni contenute nella direttiva del Presidente della Regione n. 2231 dell'8 maggio 2001.
2.  Il presente decreto si applica anche alle istanze presentate anteriormente alla sua pubblicazione ed i cui procedimenti siano ancora pendenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già intervenuta determinazione presidenziale.
3.  Il presente decreto sostituisce il decreto presidenziale 14 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993.
4.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.

 

LEANZA 


(2001.22.1141)